La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il procedimento di sospensione del processo con messa alla prova (disciplinato dagli artt. 168-bis e ss. C.p. e 464-bis e ss. C.p.P.) con riferimento al requisito dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento dei danni dallo stesso cagionato.
Nel caso di specie il giudice di merito, in particolare, avrebbe emesso l’ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova e, successivamente, la sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati nonostante l’insussistenza di uno dei presupposti di operatività previsti dalla richiamata disciplina. In particolare, la messa alla prova avrebbe dovuto comportare la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento dei danni dallo stesso cagionato.
In fattispecie contestata il giudice di merito avrebbe difatti dovuto operare il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato, sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 C.p., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale ma anche ad elidere gli effetti dannosi o pericolosi dei reati e, ove possibile, il risarcimento dei danni dagli stessi derivati.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, in particolare, ai fini del giudizio di adeguatezza, il programma avrebbe dovuto considerare, in relazione all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dell’imputato, la previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato o, comunque, espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, verificabili ex art. 464-bis, comma 5, C.p.P. (Cass., Sez. 2, n. 34874 del 13/06/2019; si veda altresì Cass., Sez. 3, 13235 del 02/0372016, nel senso dell’inidoneità di una generica dichiarazione resa dall’imputato di voler risarcire il danno, essendo invece questi tenuto a dimostrare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative).
Corte di Cassazione, Sez. 4 n. 23118 Anno 2022