Il reato di Stalking ex art. 612 bis C.p. (delitto di atti persecutori) può realizzarsi anche nell’ambiente di lavoro, prendendo il nome di Stalking occupazionale che produca nella vittima uno stato di prostrazione psicologica che si manifesti con uno dei tre eventi previsti dalla norma.
La Corte di legittimità ha affermato che “l’ambiente lavorativo non è una zona franca dello stalking e che la determinazione del contesto in cui si è consumata la condotta è irrilevante allorché i reiterati comportamenti ostili abbiano procurato un danno psicologico nei termini indicati dall’art. 612 bis C.p. (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“).
Ne consegue che la Corte di legittimità ha affermato che integra il delitto di atti persecutori la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612 bis C.p. (vedi Cass., Sez. 5, n. 31273 del 14/09/2020).
Deve comunque sottolinearsi che anche nel caso di stalking occupazionale per la sussistenza del delitto art. 612 bis C.p. è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.
Corte di Cassazione, Sez. 5 n. 12827 Anno 2022