Vendita aliud pro alio

aliud pro alioLa vendita aliud pro alio si verifica allorché la cosa sia radicalmente diversa da quella oggetto del contratto e dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 C.c.

La Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito che, in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 C.c., si distinguono dall’ipotesi di consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto dissimile da quella dedotta in contratto.

E’ stato, inoltre, chiarito che l’ipotesi di cosa consegnata completamente diversa da quella pattuita si realizza, oltre che quando la cosa appartenga ad un genere diverso, nel caso in cui si riveli del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale dedotta come oggetto del contratto.

Alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali l’ampliamento del concetto di aliud pro alio si è, invero, avuto a partire dalla metà degli anni novanta, allorquando la Suprema Corte ebbe ad affermare che il criterio distintivo tra la consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 C.c., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione ai quali sono soggette le azioni ex art. 1490 e 1497,  e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al genus, sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest’ultima ad ampliare l’ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contrattato, in relazione ai bisogni dell’acquirente.

Si è, pertanto, in presenza di consegna di aliud pro alio, qualora il bene venduto era completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si rivelava funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta.

La facoltà di stabilire se si versi in tema consegna di aliud pro alio, o di cosa mancante di qualità, o di cosa affetta da vizi redibitori, involge un giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito, incensurabile, come tale, in sede di legittimità quando appaia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 13782 Anno 2017

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