Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ai sensi dell’art. 20 cod. pen.
Pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si è infatti ribadito che il giudice, nel valutare la richiesta di pena sostitutiva, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
D’altra parte, il nuovo testo dell’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, continua a richiamare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. quale mezzo al fine di applicare le pene sostitutive, dovendosi stabilire, proprio in forza di tali indicatori, se queste risultano più idonee alla rieducazione del condannato.
Valorizzare la pessima biografia penale dell’imputato da parte del giudice, non quale elemento ostativo ma come indicatore art. 133 cod. pen. – sono coerenti con il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, secondo il quale la valutazione dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen.
Pertanto, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto valutando i precedenti penali (Sez. 7, n. 38120 del 11/11/2025, Puzone, non mass.; Sez. 7, n. 32735 del 17/09/2025, Lisanti, non mass.; Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025, Traini, non mass.; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725 – 01), non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto piuttosto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01; anche Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01).
A tal fine potranno certamente essere valutati la natura, il numero dei precedenti e l’epoca di commissione degli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 3607 del 2026
