Diritti delle parti
Dispositivo dell’art. 519 Codice di procedura penale
1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa a e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di richiedere l’ammissione di nuove prove.
2. Se l’imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
Preliminarmente occorre fare una duplice premessa secondo cui: 1) il testo modificato dell’art. 519 cod. proc. pen., oltre a prevedere avvisi processuali più estesi, riconosce la facoltà di richiedere il rito per le originarie contestazioni unitamente a quelle suppletive, con una ampiezza che non era contemplata dal regime previgente; 2) tale nuova facoltà, avendo natura insieme processuale e sostanziale, deve trovare applicazione retroattiva secondo i principi introdotti dalla sentenza CEDU nel “caso Scoppola”.
Entrambi gli assunti devono essere disattesi.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha già escluso che la modifica dell’art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d. lgs. 150/22 consenta all’imputato, a seguito delle nuove contestazioni, di richiedere i riti alternativi (e, nello specifico, il giudizio abbreviato) anche in ordine alle originarie contestazioni.
Al riguardo, è stato appunto affermato che «(i)n tema di nuove contestazioni in sede dibattimentale, l’esercizio dei poteri del pubblico ministero previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., anche a seguito della modifica dell’art. 519 cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022, non determina, per l’imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati, rispetto ai quali aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, ma la sola possibilità di richiedere il rito alternativo per l’imputazione oggetto di modifica» (Sez. 5 – , Sentenza n. 29392 del 14/07/2025, Rv. 288406 – 01).
Si tratta di conclusione fondata sulla corretta interpretazione letterale e sistematica del significato della modifica, quale intervento volto a riconoscere e razionalizzare il sistema delineato dal diritto vivente in ordine alle contestazioni suppletive sia “tardive” che “fisiologiche”. Il profilo storico della novellazione dello specifico sistema, del resto, ha trovato evidenza nel corso dei lavori parlamentari in cui la disposizione della legge delega è stata correlata proprio alla necessità di recepire nel testo normativo in modo sistematico i plurimi interventi della Corte costituzionale, in precedenza citati, in quella sede essendosi affermato che “(l)a disposizione pare volta a codificare un principio già affermato dalla Corte costituzionale, non solo per l’applicazione della pena su richiesta delle parti e per il giudizio abbreviato” (così in Dossier, 31 luglio 2021, A.C. 2435-A; né in Dossier A. S. 2353 si rinvengono ulteriori elementi sul tema ora in esame).
Al riguardo, appunto, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità, anche laddove si è trattato di definire le conseguenze della giurisprudenza CEDU in ordine a modifiche nell’accesso a riti capaci di ricadute sul piano della disciplina sostanziale del trattamento sanzionatorio, hanno sempre riconosciuto la direttrice del rispetto del rapporto tra premialità e funzione deflattiva, rapporto che sarebbe pregiudicato allorché i benefici fossero riconosciuti, in corso di giudizio, a coloro che avessero coltivato le opportunità del processo ordinario, tanto più se ciò fosse avvenuto mediante la pretermissione di facoltà già riconosciute. I complessi termini di siffatto equilibrio sono stati delineati dal Giudice delle leggi laddove ha osservato che «nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l’esigenza che emerge – sul piano del ripristino della legalità costituzionale – è quella di restituire all’imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell’avvenuto esercizio dell’azione penale con modalità “anomale” (nell’ipotesi della contestazione “tardiva”), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali (nell’ipotesi della contestazione “fisiologica”): e ciò, “senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa”, esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali “l’imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta” (sentenza n. 333 del 2009). Sarebbe, infatti, “illogico – e, comunque, non costituzionalmente necessario – che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie”, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all’opzione per il rito speciale» (Corte cost., sentenza n. 139 del 09/07/2015).
L’impostazione così richiamata non risulta contraddetta da quanto la Corte costituzionale ha stabilito in ordine alla messa alla prova (Corte Cost. sentenza n. 146 del 2022), in quanto lo scostamento così adottato ha trovato speciale fondamento nel fatto che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, la eminente funzione rieducativa della sospensione del processo ex art. 168-bis cod. pen. ostava ad un accesso frazionato al rito alternativo [cfr. Corte cost. 146/22 cit: «Proprio tale accentuata vocazione risocializzante, come ha giustamente evidenziato la giurisprudenza di legittimità, si oppone alla possibilità di una messa alla prova “parziale”, ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 aprile 2021, n. 24707; Corte di cassazione, sentenza n. 14112 del 2015). Piuttosto, l’imputato dovrà essere rimesso in condizione di optare per la messa alla prova anche con riferimento alle imputazioni originarie, intraprendendo così quel percorso al quale avrebbe potuto orientarsi sin dall’inizio, ove si fosse confrontato con la totalità dei fatti via via contestatigli dal pubblico ministero »].
Secondo la lettura sistematica indotta dalla giurisprudenza costituzionale, quindi, il recupero di facoltà processuali che, già consentite, siano state pretermesse, oltre che “non costituzionalmente necessario” si mostra anche illogico.
Coerente a siffatta premessa di fondo è l’esegesi secondo cui né dalla espressione “in ogni caso” (contenuta in esordio del periodo secondo del comma 2 dell’art. 519 come modificato, a segnare la portata della nuova facoltà di richiesta di riti alternativi) né da quella “definizione del processo” (contenuta nell’art. all’art. 1, comma 10, lett. f, della legge delega n.134 del 2021 per indicare l’oggetto delle nuove facoltà riconosciute) è dato evincere una indicazione letterale per il recupero delle facoltà di rito in ordine alle contestazioni originarie.
Come è stato osservato, «il dato testuale delle norme richiamate non è univocamente interpretabile nel senso indicato. L’espressione “in ogni caso” non riguarda l’estensione oggettiva della richiesta di rito abbreviato a tutti i reati, bensì la sussistenza del diritto potestativo e la facoltà di esercizio del relativo diritto anche in caso di omesso adempimento da parte del giudice degli obblighi informativi prescritti e anche in assenza di richiesta del termine a difesa, purché entro l’udienza successiva rispetto a quella nella quale è stata formulata la contestazione suppletiva….Quanto all’espressione ‘definizione del processo’ contenuta nella legge delega, non appare stringente al punto da consentire l’estensione dell’acceso tardivo al rito abbreviato per tutte le imputazioni. L’espressione, per altro, si attaglia al caso della separazione dal processo principale di quello relativo alla imputazione suppletiva, e quindi la definizione riguarda l’altro ‘processo’, che certamente viene a essere definito con il rito speciale» (Sez. 5 – , n. 29392/2025).
Non si apprezza ragione letterale, pertanto, che induca l’interprete ad adottare una lettura del nuovo testo che, favorendo il recupero delle facoltà di rito pretermesse, sul piano sistematico si ponga in tensione con il delineato equilibrio nel rapporto fra deflazione e premialità che fonda anche la razionalità dell’ammissione al rito.
Da quanto esposto discende l’infondatezza della deduzione in ordine alla nullità della sentenza per violazione del principio di retroattività del nuovo regime più favorevole.
Nemmeno si pone propriamente un tema di efficacia retroattiva della norma, ma soltanto di determinazione del suo contenuto, in ordine alla questione se le nuove contestazioni consentano il recupero delle facoltà relative ai riti in ordine alle imputazioni pregresse. Questione, quella così definita, cui si è già data risposta negativa. È, poi, pacifico che i restanti contenuti di novità, relativi agli avvisi, si circoscrivano alla sfera processuale e, come tali, siano governati dal principio tempus regit actum.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 31587 del 2026
