Il nuovo delitto di furto aggravato o pluriaggravato
Modifiche dopo la “Riforma Cartabia”
A seguito della modifica dell’art. 624, comma terzo, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio), è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne che nei seguenti casi:
– se la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
– se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, primo comma, n. 7 cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (in quest’ultimo caso torna la regola della punibilità a querela); quindi il reato è procedibile di ufficio quando il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
– se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, primo comma, n. 7 bis cod. pen., vale a dire se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.
In relazione ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito quanto segue:
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 3741 del 2024

