Il requisito della verità in rapporto al diritto di cronaca in generale
Il requisito della verità in rapporto al diritto di cronaca in generale viene individuato in un’accezione di compromesso, volta a mediare tra esigenze di flessibilità, a tutela dell’attività del giornalista, ed esigenze più rigoristiche, per la salvaguardia dei diritti della personalità con cui quella attività può interferire. Sotto il primo profilo, la verità non è necessario che si declini in termini assoluti, ossia come necessaria corrispondenza tra la notizia narrata e il fatto accaduto nella realtà storica, essendo sufficiente, per integrare il requisito, che venga in rilievo una verità putativa.
Tuttavia, per ritenere legittima la propalazione di una notizia putativamente conforme al vero, non è sufficiente una mera verosimiglianza tra il narrato e l’accaduto. Si richiede, infatti, al giornalista la prova di una verosimiglianza qualificata, rapportata all’osservanza di uno standard comportamentale improntato alla diligenza e alla professionalità, in maniera tale da non deresponsabilizzarne l’attività.
Per tale ragione il canone della verità, imposto al fine di considerare la condotta propalatrice legittima, deve declinarsi con riferimento ad una verità frutto di una rappresentazione che appare verosimile all’esito di una prodromica indagine giornalistica,
condotta con scrupolo e diligenza, nell’esame, nella verifica e nel controllo della consistenza della relativa fonte informativa, di guisa che l’errore non sia frutto di negligenza, imperizia o di colpa non scusabile.
Sicché, l’errore del giornalista nel controllo delle fonti informative può esimerlo da responsabilità solo se incolpevole.
Nell’assolvimento di questi oneri risiede, dunque, il contemperamento tra l’inesigibilità della verità assoluta della notizia e la garanzia di un’adeguata protezione dei beni individuali del soggetto che dalla stessa venga attinto, in coerenza con il principio del “giornalismo responsabile”.
In siffatti termini si è consolidato il ‘diritto vivente’ e cioè – come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale – nel “condiziona(re) l’operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, quarto comma, c.p.) al requisito dell’assenza di colpa nel controllo delle fonti: ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista per il delitto di diffamazione anche nell’ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla persona offesa” (Corte cost., sent. n. 150 del 2021; analogamente già Corte cost., ord. n. 132 del 2020).
Il diritto di cronaca, con particolare riferimento proprio al requisito della verità, assume, poi, una fisionomia peculiare quando il suo contenuto sia rappresentato dalla narrazione di vicende giudiziarie da veicolare alla collettività.
La particolare tipologia dell’informazione fa assumere all’attività consistente nella sua propalazione una vocazione culturale e sociale ancor più pregnante, condensando l’attenzione dei lettori su fatti di reato e sull’operato degli organi giudiziari.
In questo ambito, il rilievo pubblicistico dell’attività acquisisce particolare spessore in ragione del rapporto che essa viene ad instaurare rispetto ad un altro valore-principio costituzionale, riconosciuto e garantito dall’art. 101, comma secondo, Cost. Tale norma esprime un principio funzionale a garantire un’amministrazione della giustizia trasparente, in base al quale l’esercizio dell’attività giurisdizionale trova nel “popolo”, in nome del quale la giurisdizione viene esercitata, il proprio referente.
L’attività giornalistica in generale e il circuito dell’informazione in particolare assicurano una virtuosa circolarità democratica che si sviluppa attraverso il racconto dei fatti e la sensibilizzazione della collettività su tematiche che i fatti oggetto di narrazione attingono. Sicché, si stimola la formazione dell’opinione pubblica non solo sulla legge come emanata, ma anche su come essa viene applicata, consentendosi alla collettività una partecipazione attiva, informata e consapevole al complessivo processo democratico.
Tuttavia, anche nell’ambito della cronaca giudiziaria il ruolo fondamentale dell’attività giornalistica non vale di per sé a fondare una legittimazione incondizionata della propalazione di notizie e, anzi, il giudizio di bilanciamento si viene a comporre di un ulteriore valore-principio di rilevanza costituzionale: la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.
La partecipazione di tale principio al giudizio di bilanciamento porta con sé necessarie implicazioni che si riverberano sul requisito della verità, che viene conformato in relazione alle peculiarità della fonte primaria da cui la notizia promana, trattandosi di atti e/o provvedimenti giudiziari il cui contenuto mostra, di regola, una incisiva attitudine a ledere i diritti della personalità del soggetto che ne è attinto.
La peculiarità del contesto non impone, comunque, il ricorso a fonti informative ‘privilegiate’, giacché la notizia può essere estrapolata da una fonte ‘indiretta’, come, ad esempio, un altro articolo di giornale, che riproduca a sua volta il contenuto dell’atto/provvedimento giudiziario, in cui la notizia è incorporata.
Tuttavia, il referente ultimo per valutare l’aderenza al vero della narrazione rimane la fonte primaria e ciò, dunque, preclude all’autore della pubblicazione giornalistica artificiose rielaborazioni e reinterpretazioni delle informazioni tratte da atti/provvedimenti giudiziari, alterandone o manipolandone il contenuto, imponendo, altresì, un necessario aggiornamento temporale dell’informazione, alla luce degli sviluppi investigativi e istruttori intercorsi tra il momento dell’atto/provvedimento al quale si fa riferimento e quello della divulgazione della notizia.
Il tratteggiato percorso interpretativo è il precipitato delle più generali coordinate di principio in tema di cronaca giudiziaria individuate dalla giurisprudenza di questa Corte, sia civile, che penale, che, in sintesi, ha affermato (di seguito sono citati solo alcuni precedenti):
a) ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., è indispensabile che il giornalista verifichi, con cura e diligenza, l’attendibilità della fonte e anche l’aggiornamento della notizia che viene fornita, perché il riferimento ad un determinato atto processuale potrebbe non essere più attuale (Cass. n. 21969/2020; Cass. n. 11769/2022; Cass. pen. n. 41135/2001; Cass. pen. n. 23695/2010; Cass. pen. 27106/2010; Cass. pen. n. 51619/2017; Cass. pen. 32603/2023);
b) nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. n. 22190/2009; Cass. n. 18264/2014; Cass. n. 17197/2015; Cass. n. 11769/2022; Cass. n. 6072/2023; Cass. n. 28331/2023; Cass. pen. n. 12859/2005; Cass. pen. n. 43382/2010; Cass. pen. n. 38323/2023);
c.1) quanto alle inesattezze dei fatti oggetto della notizia, queste devono avere carattere ‘secondario’, ossia tali che non alterino, nel contesto dell’articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l’offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto ‘vero’ in maniera da renderne offensiva l’attribuzione a taluno, all’esito di una valutazione del loro peso sull’intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo ‘falso’ e, oltre che tale, diffamatorio (Cass. n. 11233/2017; Cass. n. 7757/2020; Cass. n. 12903/2020; Cass. n. 13126/2024).Non può, infine, sottacersi che la giurisprudenza civile di legittimità è affatto coesa nell’affermare che, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza, o meno, dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione rispettosa del c.d. ‘minimo costituzionale’ (tra le molte: Cass. n. 13520 del 2017; Cass. n. 6133 del 2018; Cass. n. 12903 del 2020; Cass. n. 30483 del 2022; Cass. n. 2605 del 2023; Cass. n. 28331 del 2023).
Emerge, dunque, come orientamento consolidato quello per cui le inesattezze secondarie, che non alterano o manipolano il contenuto diffamatorio della notizia, non si frappongono all’operatività della scriminante, proprio in ragione del fatto che una soglia di tolleranza delle infedeltà narrative debba trovare spazio inevitabilmente anche nell’ambito della cronaca giudiziaria.
Ciò è naturale conseguenza del fatto che l’imputazione della condotta diffamatoria non possa prescindere da un vaglio di offensività da condurre con riferimento al bene protetto dalla fattispecie incriminatrice.
Quando, nonostante l’inesattezza, la notizia risulti autenticamente vera sotto il profilo strutturale e fattuale, non vi è ragione per addebitare la responsabilità civile per diffamazione all’autore della pubblicazione, che abbia errato nella rappresentazione di alcuni elementi.
Tanto vale anche nell’ipotesi in cui i suddetti elementi avrebbero certamente consentito una più completa esposizione della vicenda narrata, ma senza incidere sul contenuto essenziale del dato informativo, essendo a tal fine neutri.
Del resto, si concorda sul fatto che il dovere di accertamento diligente della veridicità di elementi secondari, inidonei a condizionare la carica diffamatoria della notizia, non sia esigibile nei confronti del giornalista, sul presupposto che la presenza di imprecisioni, che non influenzino la percezione complessiva del fatto narrato, non dovrebbe ostacolare l’esercizio del diritto di cronaca.
Ai fini della individuazione in concreto della marginalità delle inesattezze non è irrilevante, poi, stabilire un parametro di riferimento, che permetta di misurare la portata di esse in relazione ai destinatari dell’informazione.
Questo implica l’identificazione di un paradigma di lettore, la cui opinione possa essere conformata dalle notizie che lo raggiungono.
La prevalente giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte (Cass. n. 20608/2011; Cass. n. 25739/2014; Cass. n. 12012/2017; Cass. n. 29640/2017; Cass. n. 16311/2018; Cass. n. 32780/2019; Cass. n. 19250/2023; Cass. n. 23978/2023; Cass. n. 13156/2024) ha assunto quale modello di lettore suscettibile di essere raggiunto e influenzato dalle notizie che gli vengono propalate il c.d. “lettore frettoloso”, quello sprovvisto di tendenza all’approfondimento.
Analogo indirizzo si registra nella giurisprudenza delle Sezioni penali meno recente (Cass. pen. n. 8035/1998; Cass. pen. n. 26531/2009; Cass. pen. n. 4558/2010; Cass. pen. n. 20608/2011; Cass. pen. n. 6110/2018; Cass. pen. n. 12800/2019).
Secondo la definizione che l’interpretazione giurisprudenziale ha fornito, il lettore frettoloso, ritenuto statisticamente prevalente, è colui che si sofferma sulle parti che graficamente sono in grado di catalizzare maggiormente la sua attenzione, come ad esempio il titolo che rechi un’affermazione chiara, compiuta, univoca, che di per sé sarebbe sufficiente ad esaurire il contenuto della notizia senza richiedere un approfondimento nella lettura del testo.
Tali considerazioni assumono rilievo a fortiori alla luce del rinnovato contesto in cui la divulgazione avviene.
Preso atto dello sviluppo tecnologico e digitale, che ha investito anche il settore della stampa, si è imposta un’interpretazione di tipo estensivo ed evolutivo dei connotati tipologici della nozione di stampa, desumibili dall’art. 1 della legge n. 47/1998: quello oggettivo e strutturale, che configura la stampa come riproduzione meccanica, e quello di tipo funzionale, rappresentato dalla destinazione al pubblico del prodotto editoriale.
In tal senso, dapprima le Sezioni Unite penali (Cass., S.U. pen., n. 31022/2015) e, poi, quelle civili (Cass., S.U., n. 23469/2016) si sono pronunciate sulla equiparazione tra stampa tradizionale cartacea e stampa telematica online ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie pubblicate, solo o anche, con mezzo telematico, affermando il principio secondo cui la tutela costituzionale assicurata dall’art. 21, comma terzo, Cost., alla libertà di stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo (così anche Cass. n. 23978/2023).
Il contesto dell’informazione digitale e telematica ha alimentato la tendenza dei lettori alla ricerca di un’informazione sintetica, poiché molto spesso il lettore, utente di un social network, accede alla notizia tramite la propria “homepage”, nella quale vengono raggruppati numerosi contenuti, messi a disposizione del fruitore del servizio offerto dalla piattaforma ed essendo rimessa alla volontà di approfondimento dell’utente la visualizzazione della versione integrale del singolo contenuto digitale, cliccando su un apposito link.
Preso atto delle peculiarità del contesto informativo in questione, la giurisprudenza (Cass. n. 12012/2017) ha ritenuto che la valutazione del carattere diffamatorio del dato informativo non si debba necessariamente estendere alla sua integralità, ma si possa arrestare all’analisi di titoli, sottotitoli e/o sommari, senza la pretesa che il lettore si dedichi alla lettura integrale e accurata del contenuto informativo.
Tuttavia, nella più recente giurisprudenza penale della Corte si registra la propensione ad affidarsi ad un diverso modello valutativo della natura diffamatoria del prodotto editoriale, basato sulla capacità di discernimento del c.d. “lettore medio”, la cui attenzione si estenda ad una lettura, pur non approfondita, del contenuto integrale, sebbene senza particolare sforzo o arguzia (Cass. pen. n. 10967/2019; Cass. pen. n. 503/2023; Cass. pen. n. 11669/2023; Cass. pen. 13017/2024).
Ne consegue, secondo questo indirizzo, che per ponderare la natura diffamatoria di una pubblicazione occorre valutare globalmente gli elementi di cui essa si compone e non già arrestarsi a considerarne, atomisticamente, singole parti (Cass. pen. n. 9035/1998).
La distanza tra i due anzidetti orientamenti è, tuttavia, più apparente che reale, giacché la diversità di paradigma impiegato per ponderare il significato diffamatorio di un articolo si correla piuttosto al diverso contesto comunicativo in cui l’informazione viene veicolata.
Va, infatti, considerato che, diversamente dalla dimensione dell’informazione cartacea, nella dimensione dell’informazione digitale le dinamiche dell’informazione sono trasformate e la presentazione del dato informativo si ispira alla ricerca di essenzialità e speditezza, nell’obiettivo di abbinare sintesi e profondità comunicativa. E non si può, dunque, trascurare il fatto che un tale fenomeno investa entrambi i terminali del rapporto informativo: sia quello attivo, dal quale l’informazione promana, sia quello passivo, che viene dall’informazione raggiunto.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n.13200, del 18/05/2025
