L’istituto della continuazione
Reati abituali di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori in danno della medesima persona offesa
Va, in linea generale, ribadito come lo iato temporale che separa più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta, all’interno di tale arco, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, sempre che l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso, allegandone gli indici rivelatori.
Con specifico riferimento ai rapporti tra i reati abituali di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori in danno della medesima persona offesa, la cesura temporale tra i fatti costituisce elemento essenziale al fine di risolvere la questione del concorso apparente di norme o del concorso di reati.
Si è, invero, affermato che, in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l’ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità (Sez. 5, n. 11209 del 27/11/2024, dep. 2025, F., Rv. 287767-01 in fattispecie in cui si è ritenuta immune da vizi la decisione della Corte d’Appello di ravvisare il concorso tra i due reati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).
Nella delineata prospettiva, la consistenza dello iato tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese non rileva al fine di escludere l’abitualità del reato, ma l’interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione. (Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023, S., Rv. 284454-01 in fattispecie di annullamento con rinvio della decisione che aveva erroneamente ravvisato due delitti di cui all’art. 572 cod. pen., anche se commessi in danno delle stesse persone offese in un arco temporale pressoché continuativo, ed aveva altresì escluso la continuazione tra detti episodi e una serie di condotte, giudicate in separato giudizio, tenute dall’imputato in danno dei medesimi congiunti negli anni immediatamente precedenti).
Alla luce di quanto premesso, va rilevato come se la distanza temporale tra i fatti per cui si procede e quelli già giudicati ha introdotto una cesura tale da isolare due distinti delitti abituali, in danno della medesima persona offesa, nondimeno il medesimo fattore cronologico non preclude ex se la ravvisabilità di un unitario determinismo, in considerazione della omogeneità delle condotte e dell’identità della parte lesa.
Corte di Cassazione Sez. V Penale sentenza n. 6024 del 13/02/2026.
