Procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis cod. pen.
E’ ammissibile l’accesso al beneficio della sospensione con messa alla prova nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis
cod. pen.?
Sulla base dei principi di diritto della giurisprudenza di legittimità sul tema della sospensione con messa alla prova, in applicazione degli artt. 168-bis cod. pen., 464-bis cod. proc. pen., si evidenzia che la sospensione non può essere disposta previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l’accesso al beneficio. In tal senso consolidato è l’orientamento espresso da Sez. 6, n. 24707 del 12/04/2021, G., Rv. 281832 – 01, per il quale in tema di messa alla prova è inammissibile l’accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva dell’istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare (in motivazione, la Corte ha precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18 cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all’accesso a riti differenziati; conf.: Cass., n. 14112 del 2015 Rv. 263125 – 01).
Corte di Cassazione Penale ordinanza Sez. 7 n. 32750 del 2026
