Richiesta di giudizio abbreviato
Dispositivo dell’art. 458 Codice di procedura penale
1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice.
2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441 bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.
2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.
2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5.
L’art. 458 cod. proc. pen. disciplina le modalità attraverso le quali l’imputato può formulare la richiesta di giudizio abbreviato dopo avere ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato.
In particolare, il comma 2 del citato art. 458, come da ultimo modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del d. lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta di giudizio abbreviato.
L’art. 458, comma 2-bis, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 2), d. lgs. n. 150 del 2022, prevede che se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 1, codice di rito, l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Questa norma dà attuazione alla delega prevista dall’art. 1, comma 10, lett. c), n. 1), della legge n. 134 del 2021, consentendo quindi la più rapida definizione del giudizio, ammettendo che l’imputato, nella stessa udienza camerale fissata per valutare la sua richiesta di giudizio abbreviato condizionato, possa proporre altre richieste di accesso a riti alternativi (abbreviato c.d. “secco”, patteggiamento, sospensione del procedimento con messa alla prova) in caso di rigetto della prima.
Se non è accolta alcuna richiesta, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate (comma 2-ter dell’art. 458 cod. proc. pen., come inserito dal già citato art. 27, comma 1, lett. b), n. 2) del d. lgs. n. 150 del 2022).
Le disposizioni in esame si pongono sulla scia della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in precedenza, a mente della quale in tema di procedimento per giudizio immediato, qualora l’imputato avesse tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato condizionato e l’istanza fosse stata rigettata dal Giudice delle indagini preliminari, la successiva richiesta di giudizio abbreviato semplice o non condizionato formulata all’udienza fissata, ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., non poteva considerarsi tardiva, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 266271-01; in senso conforme da ultimo Sez. 3, n. 29332 del 07/03/2024, Rv. 286638-01).
Dunque, secondo la sequenza procedimentale fissata dalle norme sopra indicate, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, formulata secondo le modalità previste dall’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., l’imputato ha comunque diritto di formulare altre richieste di rito alternativo nella medesima udienza e, solo ove non fosse stata formulata alcuna richiesta o ove non fosse stata accolta altra richiesta, il giudice può rimettere le parti dinanzi al giudice del dibattimento comunicando direttamente in udienza alle parti presenti o legalmente rappresentate la data.
La questione che pone il ricorso, come detto, riguarda l’eventuale abnormità dell’ordinanza con la quale è stata rigettata o dichiarata inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato formulata, all’udienza prevista dall’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, considerato che il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, che è espressione di un diritto potestativo, è atto abnorme sotto il profilo strutturale, ponendosi fuori dal sistema, e funzionale, perché determina stasi processuale (v. da ultimo Sez. 2, n. 856 del 09/12/2025, dep. 2026, non mass.; in precedenza, fra le più significative, Sez. 1, n. 43415 del 07/10/2004, Rv. 230057-01 e Sez. 4, n. 32893 del 11/11/2020, Rv. 280073-01).
Si ritiene che questo orientamento debba essere rivisto, in quanto, come detto, è da escludere la prospettata abnormità dell’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato.
Invero, come già indicato, il comma 2 dell’art. 458 cod. proc. pen. è stato modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), n. 1), del d. lgs. n. 150 del 2022.
In particolare, fra le varie modifiche, è stato aggiunto al terzo periodo il richiamo, fra le varie disposizioni, anche all’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., norma che si osserva in quanto applicabile.
Quest’ultima norma, nella prima parte, stabilisce che, qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis dell’art. 438 cod. proc. pen. (perché il delitto era originariamente punito con l’ergastolo), il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
L’art. 24, comma 1, lett. a), n. 3), d. lgs. n. 150 del 2022 ha poi aggiunto al citato comma 6-ter dell’art. 438 codice di rito questo periodo: “in ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato”.
Dalla relazione illustrativa della riforma c.d. Cartabia emerge con chiarezza l’intenzione del legislatore di allineare, attraverso le riportate modifiche, la disciplina codicistica al disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, che, come è noto, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, dell’art. 458, comma 2, e dell’art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedevano che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato potesse rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice potesse disporre il giudizio abbreviato.
Si legge, infatti (v. pag. 300 della citata relazione illustrativa): “al comma 5 dell’art. 438 c.p.p. la modifica proposta recepisce il criterio prognostico e relazionale della delega, che impone di mettere in rapporto il supplemento probatorio richiesto in abbreviato con l’istruzione dibattimentale da svolgersi in dibattimento. Al comma 6-ter il nuovo secondo periodo disciplina in modo esplicito la possibilità di rinnovo, in limine al dibattimento, della richiesta di abbreviato illegittimamente rigettata o dichiarata inammissibile (salvo che si tratti di inammissibilità dichiarata ai sensi del comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p., nel caso di delitti puniti con l’ergastolo, per cui il rimedio specifico è dettato dal comma 6- ter), in modo da consentire la massima deflazione. In entrambi i casi si è tenuto conto del precedente giurisprudenziale rappresentato da Cass. pen., sez. un., 27- 10-2004, n. 44711, Wajib e si è allineato il dato normativo al meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, con la quale è stata riconosciuta la possibilità per l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria. Per coerenza sistematica, analogo e consequenziale allineamento si propone per l’art. 458, comma 2, c.p.p. Anche in questo caso, infatti, si tratta di disposizione su cui era intervenuta la declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 169 del 2003 e che, tuttavia, era stata formalmente “sostituita” dall’ art. 1, comma 47, della L. 23 giugno 2017, n. 103 senza recepire l’intervento additivo della Corte costituzionale. Si intende offrire, in tal senso, una soluzione “maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto”, raccogliendo una esortazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 127/2021 (“3.2.- Entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 sono state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari. Pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di tali addizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale, si deve escludere – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo – che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003: la quale resta dunque pienamente operante con riferimento tanto all’art. 438, comma 6, quanto all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen.”)”.
A pag. 303 si legge ancora: “i criteri di delega sono intesi a favorire la trasformazione del giudizio immediato (ordinario) in rito speciale deflativo. A tal fine si intende rendere obbligatoria (“il giudice fissa in ogni caso…”), a richiesta dell’imputato, la celebrazione di una udienza camerale a ciò deputata, in cui, anche a fronte del non accoglimento della originaria richiesta, l’imputato possa — in quel momento — presentare richieste ulteriori, sempre nell’ottica di definire il procedimento. Si disciplina da ultimo l’eventualità che le richieste di rito alternativo non vadano a buon fine ed occorra procedere con la celebrazione del dibattimento. […] Quanto alla modifica dell’art. 458, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (interpolato con il richiamo anche al comma 6-ter dell’art. 438 c.p.p.), si tratta di allineamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 del quale si è già dato atto nell’illustrare le modifiche in tema di giudizio abbreviato”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (v. Sez. 4, n. 14807 del 05/03/2025, non mass.), che questa Corte non condivide, la modifica normativa riguarderebbe solo la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, poiché il rito abbreviato semplice andrebbe richiesto improrogabilmente entro l’udienza preliminare (ovvero entro l’udienza ex art. 458, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.).
In senso contrario, si osserva che la disposizione, per la sua ampiezza (il riferimento ad “ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile o rigettata”), non può ritenersi circoscritta al caso dell’inammissibilità o del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
Invero, non emerge alcuna ragione per escludere che nell’ampia previsione normativa, che legittima l’imputato alla riproposizione della richiesta dinanzi al giudice del dibattimento, non vi rientri anche il caso della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, tenuto conto che il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio.
Conferma di ciò si trae, oltre che dal testo normativo, da quanto affermato dalle Sezioni Unite Frija (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Rv. 259078-01), che, in un caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata in udienza preliminare ed era stata dichiarata intempestiva in base ad un’errata interpretazione del termine preclusivo, hanno affermato che il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell’imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell’imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all’esito del giudizio.
In particolare, le Sezioni Unite, dopo avere notato la lacuna circa i rimedi che l’ordinamento avrebbe dovuto apprestare all’imputato a fronte dell’ordinanza negativa del giudice, se ingiustificata o illegittima, pur essendo la stessa idonea a pregiudicare non solo l’accesso al rito alternativo ma anche l’aspettativa di una riduzione premiale della pena, lacuna che era stata superata, con specifico riferimento all’abbreviato condizionato, attraverso l’intervento additivo della Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2003, cui aveva fatto seguito la già citata sentenza delle Sezioni Unite Wajib, che ha riconosciuto all’imputato il diritto al “recupero” della riduzione di pena anche quando, all’esito del dibattimento o nei successivi gradi di giudizio, si riconosca che il diniego al rito era stato ingiustificato, hanno ritenuto che un analogo meccanismo di recupero dello sconto di pena potesse valere per il caso dell’abbreviato puro, stante l’analogia della situazione sostanziale che viene in rilievo e la minor complessità del vaglio di ammissibilità rimesso al giudice che riguarda solo la valutazione dei presupposti formali di legittimazione e tempestività della domanda.
In altra pronuncia di questa Corte si è, conseguenzialmente, affermato che non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza preliminare respinga la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, potendo l’imputato riformulare l’istanza nella sede propria del giudizio, ma è tuttavia configurabile una nullità generale “a regime intermedio“, non più deducibile ove la richiesta non venga riproposta prima dell’apertura del dibattimento (sez. 5, n. 14050 del 12/03/2021, Rv. 280868-01).
Invero, superato, sulla base delle argomentazioni delle Sezioni Unite Frija, il rimedio restitutorio mediante regressione che la giurisprudenza di legittimità aveva delineato, si è osservato che la conseguenza è che la categoria dell’abnormità, sotto tale profilo, non s’appalesa più pertinente in quanto, a fronte dell’illegittimo diniego del giudice, sarà il giudice del dibattimento ad ammettere e definire il giudizio a prova contratta, in piena coerenza con il principio di durata ragionevole del processo.
Più di recente, questa Corte, in altra pronuncia (v. Sez. 5, n. 42163 del 29/10/2024, non mass.), dovendo valutare la sollecitazione difensiva circa l’eventuale prescrizione del reato e, quindi, se la richiesta difensiva di rinvio per attendere la decisione della Cassazione sul ricorso per abnormità proposto avverso il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di abbreviato non condizionato comportasse sospensione del termine di prescrizione, ha affermato che, “a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2002 e n. 169 del 2003, l’imputato può sindacare — oggi anche per la previsione dell’art. 438 comma 6- ter cod. proc. pen. — il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dell’ordinanza del G.u.p., rinnovando la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento in via preliminare. Difatti, le Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014 Ud. Frija, Rv. 259078 – 01 hanno chiarito che il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell’imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell’imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all’esito del giudizio. Ne consegue che l’imputata doveva, come ha fatto successivamente al rinvio, rinnovare l’istanza di accesso al rito abbreviato dinanzi al Giudice del dibattimento e, per l’esercizio di tale diritto potestativo, non era necessario attendere la decisione della Corte di legittimità sul ricorso per abnormità avverso l’ordinanza di rigetto”.
Questo approdo della giurisprudenza di legittimità trova attualmente significativo riscontro proprio nell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 458, comma 2, stesso codice, che, in maniera generalizzata, consente all’imputato di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato illegittimamente o ingiustamente dichiarata inammissibile o rigettata dal giudice dell’udienza preliminare o dal giudice delle indagini preliminari al giudice del dibattimento.
La categoria dell’abnormità, quindi, non è più prospettabile, anche con riguardo all’illegittimo o ingiustificato provvedimento che dichiara l’inammissibilità o rigetta la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, né sotto il profilo strutturale, essendo espressamente previsto dalla norma il rimedio all’ingiustificata o illegittima reiezione della richiesta, né sotto quello funzionale, non determinandosi alcuna stasi del procedimento, che potrebbe essere definito con il rito abbreviato dinanzi al giudice del dibattimento, funzionalmente preposto al recupero di istanze illegittimamente o ingiustamente rigettate o dichiarate inammissibili.
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 32113 del 2026
