Verifica della messa alla prova
L’ipotesi della revoca della sospensione del processo con messa alla prova
La giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (v. Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387 – 01; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Senatore, Rv. 271875 – 01).
La Corte di legittimità ha, tuttavia, precisato che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il rinvio dell’udienza disposto “per la verifica della messa alla prova“, senza un esplicito riferimento ai presupposti per disporne la revoca, prefigurando gli opposti epiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativo dell’avviso di cui all’art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti di difesa rispetto all’adozione di una revoca “a sorpresa” (Sez. 6, n. 10083 del 04/02/2025, Rv. 287707 – 01).
Quanto ai casi di revoca della messa alla prova, il legislatore, all’art. 168-quater cod. pen. ne ha previsti tre: 1. la grave o reiterata violazione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte; 2. il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3. la commissione durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.
Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all’obbiettiva dimostrazione dell’infedeltà dell’interessato rispetto all’impegno assunto e al conseguente venir della fiducia accordatagli dall’ordinamento quanto al buon esito della prova, nonché – quanto alla specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato – alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell’istituto.
Mentre le prime due cause di revoca hanno una natura chiaramente endoprocedimentale – laddove presuppongono una violazione ai contenuti precettivi dello specifico sub-procedimento di messa alla prova -, l’ipotesi di revoca delineata al n. 2 della medesima norma (nel correlarsi alla “commissione, durante il periodo di prova, di un delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede“), dipende da una condotta esterna a detto sub-procedimento e, seppure dimostrazione concreta della fallacia della prognosi positiva di astensione dal commettere altri reati costituente presupposto dell’istituto, non può non comportare l’avvio di un separato e, dunque, del tutto autonomo procedimento penale.
E se è vero che la revoca dell’ordinanza sospensiva, può essere basata anche su un’unica grave trasgressione alle prescrizioni imposte, rispetto alla quale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale, limitata al solo apprezzamento dei presupposti di legge contemplati dall’art. 168-quater cod. pen., che, ove riscontrati, gli impongono di disporre la revoca, senza necessità di alcun ulteriore apprezzamento circa l’opportunità di consentire la prosecuzione della prova (Sez. 2, Sentenza n. 15978 del 08/04/2025, Rv. 287852 – 01), neppure è contestabile che l’apparato motivazionale dell’ordinanza di revoca debba necessariamente individuare la sussistenza dei presupposti di uno dei tre casi contemplati dalla legge, in assenza del quale risulta emessa in violazione di legge.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 31911 del 2026
