Atti di bullismo e applicazione della misura cautelare in carcere
Ai fini dell’ applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del minore indagato per reati vari connessi ad atti di bullismo verificatisi in ambito scolastico, occorre verificare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. in ordine al pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose.
Inoltre occorre verificare l’inadeguatezza di altre misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora nel comune di residenza, ovvero il divieto di avvicinarsi all’istituto scolastico ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p. in relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p.
Nel caso di specie il giudice di prime cure disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti del minore indagato atti di bullismo verificatisi in ambito scolastico, a seguito di minacce rivolte ad altri studenti. Il Tribunale osservava che le modalità e le circostanze dei fatti-reati denotavano una spiccata pericolosità sociale, tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi. Il Tribunale quindi escludeva che misure meno afflittive della custodia cautelare potessero rivelarsi adeguate a neutralizzare il pericolo concreto per l’assenza di comportamenti collaborativi negli indagati. Ma nel contempo il Tribunale aveva completamente omesso di motivare sulla inadeguatezza di altre misure meno afflittive.
Se appare incontestabile, nella fattispecie, la sussistenza della gravità del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, congrua e priva di vizi logici, altrettanto non può dirsi in ordine alla esigenza di disporre la custodia cautelare in IPM per l’inadeguatezza di ogni altra misura.
Al riguardo il provvedimento impugnato appare affetto dal vizio di motivazione apparente, in quanto esclude l’adeguatezza di ogni altra misura cautelare senza una specifica indagine sugli effetti che l’allontanamento dei prevenuti dall’ambiente scolastico, con altre misure cautelari, potrebbe produrre in ordine al pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose.
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 13 ottobre 2010, n. 36659
