Protezione dei minori
Ricostruzione del quadro normativo
Ai sensi dell’art. 42 della l. n. 218 del 1995, la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolate dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, che ha sostituito la Convenzione del 5/10/1961, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742.
La Convenzione dell’Aja del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101, entrata in Italia in vigore dal 1°/1/2016, che vede tra gli Stati contraenti anche l’Ucraina (Paese al di fuori dell’UE), essendo entrata in vigore in tale Paese nel 2008, si applica invero alla fattispecie in esame.
L’art.5 stabilisce che le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, mentre, salvo quanto disciplinato dall’art. 7 (per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore), in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza.
L’art.6, al primo comma, prevede che «Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell’art. 5». Quindi si è scelto di attribuire, in queste situazioni, alle autorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generale, normalmente spettante alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore.
Per i casi di urgenza, l’art.11 prevede poi che «In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione».
Sotto il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autorità competenti, l’art.13 così recita: «1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all’atto dell’introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame. 2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza».
La regola di risoluzione dei conflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia di litispendenza: l’autorità competente, a norma degli artt. da 5 a 10, dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure, se le misure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente, anch’esso competente a norma degli stessi articoli, e siano ancora in fase di esame. Invece, se l’autorità originariamente adita abbia già adottato la misura richiesta, non si tratterà più di affrontare una situazione di litispendenza, ma di occuparsi dell’efficacia in uno Stato contraente della misura adottata in un altro Stato, ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.
Ai sensi dell’art.14, le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l’elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite».
Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile, prevedendo: a) all’articolo 15, che «1. Nell’esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di quest’altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza»; b) all’articolo 16, che «1. L’attribuzione o l’estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. 2. L’attribuzione o l’estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l’intervento di un’autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l’accordo o l’atto unilaterale entra in vigore. 3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato. 4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l’attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale».
In definitiva, si è mantenuto il principio posto dalla Convenzione del 1961 secondo cui «nell’esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge», al fine di agevolare il compito dell’autorità competente.
L’art.23 (Riconoscimento ed Esecuzione), recita: « 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato: a) qualora la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II; b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d’urgenza, nell’ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto…».
I successivi artt. 24 e 25 disciplinano, invece, l’ipotesi in cui si chieda, al fine di dirimere, senza indugio, ogni dubbio, l’accertamento dell’efficacia di provvedimenti adottati da uno Stato contraente (art.24: «Senza pregiudizio dell’art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul
riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto»; art.25 «L’autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l’autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza»).
L’art.33 stabilisce che «1.Quando l’autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l’Autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza. 2. La decisione sul collocamento o l’assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l’Autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore» e l’art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele…».
Infine, l’art. 40, nel Capitolo VI, Disposizioni di carattere generale, detta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria. 3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato».
All’art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».
Tanto premesso, la ricorrente aveva chiesto al Tribunale per i minorenni il riconoscimento e l’esecuzione in Italia del provvedimento di nomina a tutore del minore, «giusta provvedimenti emessi dall’autorità ucraina in data 08/03/2022 e 06/04/2022, con conseguente revoca del tutore locale nominato». In effetti, la Legge invocata n. 64 del 15/1/1994, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea di Lussemburgo sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, del 20 maggio 1980, e della convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, del 25 ottobre 1980, contiene anche «norme di attuazione» non soltanto delle predette convenzioni, ma anche «della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 28 maggio 1970».
La Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 stata poi sostituita dalla Convenzione dell’Aja del 19/10/1996, ritenuta applicabile, nel provvedimento impugnato, alla fattispecie dal Tribunale. All’art.4 della l.64/1994 si prevedeva infatti una procedura per «il riconoscimento e l’esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell’articolo 7 della convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961», dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione, con decisione assunta con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trovavano, su ricorso degli interessati, decreto impugnabile con ricorso per cassazione.
La Convenzione dell’Aja del 1996, resa esecutiva in Italia dal 2016, ha, invece, stabilito, all’art.23, che gli Stati attribuiscano efficacia al provvedimento adottato dall’autorità dello Stato contraente per la protezione del minore in questione, in modo «automatico», cioè senza che si renda necessario alcun provvedimento, in quanto, nella logica della cooperazione e fiducia tra gli Stati che impronta il nuovo testo normativo internazionale, gli Stati contraenti, in comunicazione fra loro, debbono assicurare la continuità della protezione del minore attraverso le frontiere, quando la vita del medesimo presenti aspetti di internazionalità, toccando più paesi.
La Convenzione del 1996 non preclude, tuttavia, una procedura preventiva di accertamento – positivo o negativo – della riconoscibilità della misura, in quanto l’art. 24 della Convenzione, sopra richiamato, ammette che ogni parte interessata possa chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità di una misura adottata in un altro Stato contraente.
Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, sentenza n. 17603, del 20/06/2023
