Mancata allegazione di un programma di trattamento
La mancata allegazione di un programma di trattamento è sempre legittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta della sospensione del procedimento con messa alla prova?
La Corte territoriale ha ritenuto l’istanza di messa alla prova nel caso di specie non accoglibile, per mancata allegazione, ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen., del programma di trattamento elaborato dall’UEPE ovvero, in alternativa, dei motivi per i quali non ne era stata possibile la tempestiva elaborazione, requisiti – si è sottolineato – ritenuti necessari dal legislatore a comprova della serietà della domanda.
Sul punto richiamando la previsione di cui al comma 4 dell’art. 464-bis, cod. proc. pen., occorre sottolineare che «L’allegazione di un programma di trattamento o, in alternativa, dei motivi per i quali non era stata possibile la tempestiva elaborazione, con conseguenziale richiesta di differimento, sono state ritenute necessarie dal legislatore a comprova della serietà della domanda. L’imputato, allora, è tenuto a dimostrare di essersi attivato, producendo il programma trattamentale o allegando le ragioni per le quali non era stato possibile ottenerlo. Tali carenze giustificano il rigetto della domanda».
Appare necessario prendere le mosse dalla puntualizzazione, condivisibilmente operata da Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milahi, cit., secondo cui «È legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento o, quanto meno, della richiesta della sua elaborazione all’ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell’istanza di sospensione ex art. 464-bis cod. proc. pen.», essendo il programma ovvero la richiesta del programma la dimostrazione della serietà della istanza.
Ebbene, proprio a comprova della serietà delle intenzioni, deve ritenersi onere della parte richiedente presentare istanza di messa alla prova corredata da richiesta all’UEPE e da espressa contestuale richiesta di derubricazione della contestazione, che consenta l’accesso all’istituto, accesso che sarebbe altrimenti precluso ratione poenae ovvero ratione materiae.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 36467 del 2024