Diritto di Querela del minore ultraquattordicenne

diritto di querelaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia in merito all’esercizio del diritto di querela della persona offesa, quale minore ultraquattordicenne, ancorché la stessa non fosse mai venuta a conoscenza del fatto ritenuto lesivo nei suoi confronti.

Prendendo le mosse dal dato normativo di cui all’art. 120, comma 3, C.p. occorre affermare che, ai fini della decisione della quaestio iuris, dopo il riconoscimento del diritto di querela in capo al minore ultraquattordicenne (inibito, invece al minore infraquattordicenne, con contestuale sua attribuzione al genitore, nell’ambito dell’ordinario potere di rappresentanza a quest’ultimo attribuito ex lege), dispone che, in sua vece, lo stesso diritto possa essere esercitato dal genitore, soggiungendo che ciò può aver luogo nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore.

Di talchè, in caso di minore-persona offesa che abbia compiuto gli anni quattordici, il legislatore ha previsto una doppia legittimazione, in capo allo stesso minorenne ed all’esercente della potestà genitoriale.

Il conferimento della doppia titolarità del diritto di querela comporta, nondimeno, la necessità di superare possibili situazioni conflittuali nascenti da eventuale volontà contraria di uno dei due soggetti abilitati.

In ipotesi di dissenso del genitore, la norma nulla dice, lasciando, implicitamente, ritenere che, in tal caso, debba prevalere la volontà del minore, siccome portatore dell’interesse giuridico direttamente leso dal fatto illecito da altri commesso nei suoi confronti, anche in ragione del fine di politica criminale di favorire quanto più possibile il perseguimento di azioni delittuose.

Viceversa, nell’ipotesi in cui la volontà contraria, tacita od espressa, sia, invece, manifestata dallo stesso minore, il legislatore mantiene la legittimazione in capo al suo genitore.

Tale potere surrogatorio trova agevole spiegazione nella ridotta capacità di determinazione e di agire del minore ultraquattordicenne e nella conseguente semipiena capacità, da parte sua, di apprezzare le conseguenze lesive di un fatto-reato nella sfera giuridica dei suoi interessi, in tutti i possibili riflessi patrimoniali o morali.

Il disposto normativo  induce a ritenere che il mantenimento della legittimazione all’esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minorenne dissenziente costituisca fattispecie giuridica che ricomprenda necessariamente anche l’ipotesi in cui il minore non sia venuto a conoscenza della condotta delittuosa in suo danno.

Insomma, in caso di dissenso del minore, la sua volontà è tanquam non esset e, se posta nel nulla dal legislatore, deve allora ritenersi, a fortiori, affatto irrilevante che egli sappia o meno dell’azione delittuosa in suo danno.

E’ possibile, infatti, individuare, nell’arco di tempo della minore età, due distinte fasce temporali, ai fini della titolarità del diritto di querela: sino agli anni quattordici, il minore è privo di siffatto diritto, donde l’assoluta irrilevanza della sua volontà; oltre gli anni quattordici, il diritto gli è riconosciuto, ma convive con autonomo diritto in capo all’esercente la potestà genitoriale ed è destinato a cedere nei confronti di quest’ultimo ove la facoltà che lo sostanzia intendesse esplicarsi negativamente, ossia nella rinuncia ad avvalersene.

In riferimento ad entrambe le fasce temporali non ha rilievo giuridico alcuno che il minore sia o meno a conoscenza del fatto illecito in suo danno, giacché in nessun caso la sua contraria volontà potrebbe prevalere sulla volontà del genitore orientata all’esercizio del diritto di querela.

Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 23010 Anno 2013

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *