La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la mancata audizione della persona offesa in relazione alla sospensione del processo per l’accoglimento dell’istanza della messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis C.p. e 464-bis, C.p.P. avanzata dall’imputato.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo che permette all’imputato (o anche all’indagato) di estinguere il reato attraverso il compimento di condotte ripristinatorie o risarcitorie e l’affidamento al servizio sociale.
L’art. 464 quater C.p.P., a tutela dell’integrità del contraddittorio e della conseguente necessità di acquisire e valutare i contrapposti interessi coinvolti nel procedimento, impone al giudice, prima di provvedere sull’eventuale domanda proposta, di sentire le parti e la persona offesa, alla quale, in particolare, è riconosciuta, autonoma legittimazione ad impugnare il provvedimento (di accoglimento).
In tal senso l’art. 464 quater C.p.P.:
“Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l’articolo 127“.
Nel caso di specie, il giudice ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova (peraltro senza motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi indicati nell’art. 168-bis C.p.) senza sentire la persona offesa, pur comparsa e nonostante l’esplicita richiesta formulata in udienza.
Tanto rappresenta una palese violazione del contraddittorio, con conseguente lesione dell’interesse, di cui è portatrice la persona offesa, di interloquire sull’an e sul quomodo del trattamento, in ragione delle finalità ripristinatorie e risarcitorie dell’istituto. Ne consegue, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 n. 26205 Anno 2022