Obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli

Obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figliPer costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l’ obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 C.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi.

Ne consegue  che  il genitore che agisca nel confronti dell’altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l’azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l’attore ha l’onere di introdurre nel processo.

Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica.

Più specificatamente secondo la giurisprudenza di legittimità, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione. L’onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta.

Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’ obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni  va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.

Ai fini della determinazione dell’ obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute,o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 12952 Anno 2016

1 thought on “Obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli

  1. paolo ha detto:

    ritengo che sia necessario effettuare un approfondito accertamento sulle necessità dei figli in relazione ai loro effettivi bisogni e alle loro inerzie.
    e non bisogna neanche dimenticare il dovere che spetta ai figli di contribuire alle necessità della famiglia.
    è necessario favorire la assunzione di responsabilità dei singoli componenti della famiglia, anche attraverso un maggiore aiuto culturale e fiscale da parte della società e dello Stato.

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