Revocazione per ingratitudine
Dispositivo dell’art. 801 Codice Civile
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.
L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al
decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188; Cassazione civile, sez. 2, 31/10/2016, n. 22013) L’ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
Il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perchè espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto integrati i requisiti della revoca per ingratitudine dal mero inadempimento della donataria dell’obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, dalla violazione dell’obbligo di prestargli assistenza nell’abitazione trasferita con l’atto di donazione e nell’accensione di un mutuo per far fronte alle proprie esigenze e non a quelle del fratello.
Si tratta di comportamenti che, da soli, non esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine.
Anche l’accensione del mutuo doveva essere supportata da un sentimento di avversione verso il donante e caratterizzata da un danno effettivo del suo patrimonio.
La Corte territoriale, per ritenere integrati i requisiti di cui all’art. 801 c.c., avrebbe dovuto indagare e valutare se detti comportamenti fossero asseritamente ingiuriosi, alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.
Corte di Cassazione Civile sentenza Sez. 2 n. 3811 del 2024