Comunicazione con più persone
Nel caso di specie l’imputato veniva condannato unicamente per le espressioni contenute nelle causali di due bonifici postali; erroneamente, i Giudici del merito hanno ritenuto che i documenti in parola (ordini di bonifico) fossero destinati, per esigenze connesse all’espletamento del servizio bancario, a esser visionati da più soggetti.
Più in particolare il richiamo, operato dal Giudice di primo grado, alla giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 5, n. 522 del 26 maggio 2017, dep. 2017), sarebbe inconferente, vertendo le sentenze citate dal Giudice di merito su casi in cui la condotta diffamatoria era stata consumata mediante un vaglia postale che, rispetto al bonifico, richiede effettivamente l’estrinsecarsi di attività da parte degli addetti all’ufficio postale, laddove, a parere della difesa, il bonifico resterebbe confinato nel patrimonio conoscitivo del solo destinatario.
Altresì priva di coerente giustificazione è la parte della motivazione relativa alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto, attesa la mancata dimostrazione della volontà e della consapevolezza, da parte dell’imputato, che la frase ritenuta offensiva fosse portata a conoscenza di più persone.
Sebbene la Corte territoriale abbia correttamente individuato i principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità da applicare al caso di specie (Sez. 5, n. 522 del 26 maggio 2017, dep. 2017, n.m., dove si è chiarito che la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone deve presumersi qualora l’espressione offensiva sia inserita in un documento per sua natura destinato ad essere normalmente visionato appunto da più persone), essa non ha anche illustrato in che modo il contenuto del documento non sia rimasto confinato tra il mittente ed il destinatario, ma, per necessità operative del servizio postale (registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario), sia entrato a far parte del patrimonio conoscitivo di più persone addette all’ufficio incaricato (Sez. 5, n. 3963 del 06/07 /2015).
Dal mero fatto della collocazione dell’espressione ritenuta diffamatoria nella causale di un bonifico postale (nulla è detto, peraltro, circa le modalità -on line o de visu- con cui esso è stato effettuato), non può desumersi l’intrinseca e necessaria proiezione esterna della comunicazione, come ritenuto, invece, dalla Corte territoriale.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 4589 del 2024