Abbandono della scuola per bullismo tra coetanei
Episodi continuativi di bullismo tra minori coetanei e il conseguente abbandono della scuola dal parte della vittima integra il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.
Nel caso di specie appare del tutto condivisibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo e di secondo grado con particolare riguardo al delitto di cui all’art. 612 bis c.p. quale fattispecie delittuosa integrante la condotta incriminata.
Invero la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati in danno della persona offesa, per tutto il periodo dell’anno scolastico in cui egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che, avendo determinato un’evidente alterazione delle condizione di vita del minore, integrano, come correttamente ritenuto dal giudice di primo e di secondo grado, la fattispecie incriminatrice, di cui all’art. 612 bis c.p., unitamente all’accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore.
Sotto altro profilo occorre porre in evidenza, come spesso accade in episodi di bullismo tra minori coetanei, la depenalizzazione delle condotte poste in essere a danno della vittima, tanto da costringerla ad abbandonare il percorso di studi.
Sotto tale ultimo profilo il giudice di secondo grado ha negato la concessione delle attenuanti generiche ed ha sottolineato non solo la gravità dei fatti posti in essere in danno della vittima, ma anche l’assenza di un processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli imputati, i quali, continuando ad affermare che la persona offesa è stata vittima di scherzi, dimostrano di non avere compreso la gravità della propria condotta.
Corte di Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 11/06/2018, n. 26595
