Messa alla prova adulti e risarcimento del danno

messa alla provaIl Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di sospensione del processo e messa alla prova avanzata dall’imputato maggiorenne affermando nella motivazione che

“non vi è prova né indizio né della intenzione del risarcimento del danno a favore della persona offesa “

Nel provvedimento impugnato nulla si osserva in ordine alla valutazione dei presupposti ai fini dell’affidamento dell’ imputato maggiorenne ai servizi sociali di riferimento o in relazione al programma di trattamento.

Il Giudice procedente si è limitato a respingere l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova avanzata dall’imputato maggiorenne esclusivamente sulla ragione che non risultavano intenzioni risarcitorie.

Ne consegue che il Giudice procedente considera la categoria del risarcimento del danno o la promessa del risarcimento del danno come presupposto fondamentale per l’ammissione al trattamento su cui si basa l’ istituto della messa alla prova.

La questione ruota intorno alla corretta interpretazione degli artt. 168 bis Codice Penale e 464 bis Codice di Procedura Penale introdotti dalla Legge 28 Aprile 2014, n. 67.

Invero la disciplina normativa, relativa all’istituto della sospensione del processo e conseguente messa alla prova in favore di imputati maggiorenni, non prevede il risarcimento del danno quale necessario presupposto per la concessione della stessa.

Il risarcimento del danno può costituire oggetto del relativo programma di trattamento contenente le prescrizioni comportamentali e gli impegni che l’imputato assume al fine di evitare o attenuare le conseguenze del danno medesimo, procedendo, sulla base dello stesso, alle riparazioni e alle dovute restituzioni.

Ne consegue, a giudizio della Suprema Corte di legittimità, che il risarcimento del danno non rappresenta presupposto idoneo e necessario ai fini dell’ammissione del richiedente al beneficio della messa alla prova.

In definitiva il risarcimento del danno potrà essere soltanto oggetto del programma relativo ai fini della realizzazione dell’attività della messa alla prova.

 

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