La messa alla prova per i maggiorenni è un istituto che è stato introdotto nel nostro ordinamento giudiziario dalla Legge 28 Aprile 2014, n. 67. Si tratta di un istituto complesso finalizzato alla rieducazione e reinserimento sociale di chi si è reso autore di determinati reati.
Messa alla prova: inquadramento generale
Con la messa alla prova, coerentemente con la predetta finalità, è richiesto all’imputato di eliminare le conseguenze dannose del reato e di seguire, per un periodo di tempo determinato, un programma dettagliato, attenendosi alle prescrizioni del Giudice, e svolgendo attività lavorativa di pubblica utilità presso enti pubblici, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
Nel periodo di messa alla prova, il processo rimane sospeso, e si sospendono i termini di prescrizione del reato,. Se la messa alla prova da esito positivo, il Giudice dichiara l’estinzione del reato, mentre, se la messa alla prova da esito negativo, ovvero se la messa alla prova viene, medio tempore, revocata, il processo riprende il suo corso.
Messa alla prova: limiti oggettivi e soggettivi di applicabilità
- In primo luogo, la messa alla prova incontra un limite invalicabile oggettivo nella sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. La messa alla prova tesa alla rieducazione e risocializzazione dell’imputato non ha alcuna ragion d’essere se lo stesso deve essere prosciolto ex art. 129 c.p.c..
- L’ammissibilità dell’istanza di messa alla prova è condizionata innanzitutto, sotto il profilo oggettivo, dalla tipologia e dalla entità della sanzione prevista per il reato contestato. Ai sensi dell’art. 168 bis c.p. l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova nei procedimenti per reati puniti:
• con la sola pena edittale pecuniaria
• con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria. - Questa barriera di ammissibilità della messa alla prova può essere superata per alcuni specifici reati i quali prevedono anche pene detentive superiori nel massimo a quattro anni. Ex art. 168 bis c.p., infatti, l’imputato può presentare istanza di sospensione del processo con messa alla prova per i reati di cui all’art. 550 cp 2^ comma:
• violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ex art.336 C.p.;
• resistenza a un pubblico ufficiale ex art.337 C.p.;
• oltraggio a un magistrato in udienza aggravato ex art.343 comma 2 C.p.;
• violazione di sigilli aggravata ex art.349 comma 2 C.p.;
• rissa aggravata ex art.588 comma 2 C.p.(con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime);
• furto aggravato ex art.625 C.p.; ricettazione ex art.648 C.p. - Sempre sotto il profilo oggettivo, costituisce limite all’applicazione dell’istituto della messa alla prova, il fatto che l’imputato abbia già fatto ricorso alla sospensione del processo con messa alla prova, non potendo la stessa essere richiesta più di una volta.
- Sotto il profilo soggettivo, la sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei seguenti casi:
• Abitualità a delinquere presunta dalla legge ex art.102 C.p.
• Abitualità a delinquere ritenuta dal Giudice ex art.103 C.p.
• Abitualità nelle contravvenzioni ex art.104 C.p.
• Professionalità nel reato ex art.105 C.p.
• Tendenza a delinquere ex art.108 C.p
Presupposti sostanziali per la sospensione del processo con messa alla prova
Quando non ricorrono i limiti ostativi alla messa alla prova, il Giudice dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento e ritiene che l’imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.
- E’ della massima importanza, per la decisione sull’istanza di sospensione del processo con messa alla prova, l’accertamento in merito all’idoneità del programma di trattamento predisposto di concerto con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, dovendo il Giudice ritenere che in attuazione del suddetto programma si realizzino le finalità rieducative e di risocializzazione dell’imputato e la finalità risarcitoria in favore della persona offesa.
- Nel contempo, poiché la finalità dell’istituto della messa alla prova è quella della rieducazione e reinserimento sociale dell’imputato, accordare la messa alla prova ha senso solo se, sulla base di un giudizio prognostico, sia prevedibile, tenuto conto della gravità del reato contestato, della personalità e della capacità a delinquere dell’imputato e delle altre informazioni a disposizione del Giudice, che l’imputato esca dal circuito delinquenziale astenendosi dal commettere ulteriori reati.
Messa alla prova nel suo contenuto sostanziale
Con la messa alla prova l’imputato viene affidato al servizio sociale per l’attuazione di uno specifico programma di trattamento elaborato di concerto con l’U.E.P.E., Ufficio di Esecuzione Penale esterna, contenente tutte le prescrizioni di cui si compone la messa alla prova, ovvero tutte le prescrizioni alla cui osservanza è tenuto l’imputato.
Il programma di trattamento per la messa alla prova comprende un primo gruppo di prescrizioni.
- Durante il periodo di messa alla prova, l’imputato deve impegnarsi a mantenere contatti con l’U.E.P.E., secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato del procedimento, fornendo tutte le informazioni richieste sulle attività prescritte, e comunicare ogni eventuale cambiamento del luogo di residenza, rispetto a quello indicato con la richiesta di messa alla prova, nell’ambito del territorio comunale, con divieto di allontanamento dal suddetto territorio comunale, salvo espressa autorizzazione.
- Con il programma di trattamento per la messa alla prova, l’imputato dovrà inoltre continuare a svolgere la propria attività lavorativa, e potrà essere chiamato a svolgere anche corsi di formazione, studio integrazione sociale.
Le altre prescrizioni del programma di trattamento per la messa alla prova sono quelle più propriamente volte alla rieducazione dell’imputato e all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato.
- Nel progetto di reinserimento sociale dell’imputato assume importanza centrale il lavoro di pubblica utilità a cui è subordinata la concessione della sospensione del processo con messa alla prova. L’imputato, durante la messa alla prova, dovrà quindi svolgere, tenuto conto delle sue specifiche professionalità ed attitudini, attività non retribuita in favore della collettività. Il lavoro di pubblica utilità può consistere sia in una vera e propria prestazione lavorativa non retribuita sia nello svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale, presso enti pubblici, o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e deve avere durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi. Il programma per la messa alla prova dovrà specificare pertanto l’ente presso il quale verrà svolto il lavoro di pubblica utilità, i compiti che l’imputato dovrà svolgere e il montante di ore, così, impegnato.
- Altro punto centrale nel programma di trattamento per la messa alla prova sono le prescrizioni inerenti il risarcimento del danno. E’ evidente che la messa alla prova per realizzare appieno la finalità rieducativa e risocializzante dell’imputato necessita anche di una dettagliata specifica delle modalità con cui l’imputato intende provvedere a risarcire il danno alla persona offesa ovvero a porre riparo alle conseguenze dannose della propria condotta criminosa.
In questo primo articolo, ci sia soffermati sugli aspetti sostanziali della messa alla prova per i maggiorenni. Per sapere cosa bisogna fare, di quali documenti dotarsi per chiedere la sospensione del processo con messa alla prova vi invitiamo a leggere questo secondo articolo sulla messa alla prova per i maggiorenni.