Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello
Dispositivo dell’art. 603 Codice di procedura penale
Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 38866 del 13/07/2022, Gentili, non mass.) ha ben chiarito come la disposizione di cui all’art. 603 c.p.p., che disciplina la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello, preveda tre ipotesi:
a) la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove: tale fattispecie, prevista nel comma 1, è subordinata alla circostanza che il giudice ritenga “di non essere in grado di decidere allo stato degli atti“, ovvero attiene al caso in cui i dati probatori già acquisiti siano incerti o l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che è idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza. Il comma 1, poi, riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte (v. Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227494);
b) l’assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: tale fattispecie, prevista dal comma 2, va disposta nei limiti previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 1; norma che, a sua volta, richiama l’art. 190 c.p.p., comma 1 e l’art. 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 c.p., comma 3- bis. Consegue che, nel caso previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., comma 2, il Giudice è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (v. Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341);
c) l’assunzione disposta d’ufficio: prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 3, tale fattispecie ricorre solo se il giudice “la ritiene assolutamente necessaria“, nei casi in cui egli ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l’assunzione di una determinata prova.
La diversità delle tipologie, previste in ordine alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in sede di appello, si riverbera anche sul piano della motivazione.
Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento, carattere eccezionale rispetto al principio di presunzione di completezza dell’istruttoria già espletata, deriva che mentre la rinnovazione dev’essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996). In caso, invece, di rinnovazione richiesta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 663 del 2026
