Furto di oggetti collocati all’interno di un’autovettura
Il furto di oggetti collocati all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve ritenersi aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
L’evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, ha valorizzato un orientamento che include tra i beni esposti alla pubblica fede anche quelli non rientranti nella normale dotazione del veicolo, ritenendolo maggiormente coerente con l’attuale realtà storico-sociale e con la ratio dell’aggravante, volta ad assicurare una più intensa tutela penale alle cose mobili lasciate, anche temporaneamente, senza diretta e continua custodia per necessità o consuetudine. In tale prospettiva, si è sottolineato come i bisogni della persona offesa debbano essere intesi non solo in senso straordinario, ma anche in relazione alle esigenze ordinarie della vita quotidiana, tenuto conto della rapidità degli spostamenti, della intensità dei ritmi di vita e del crescente utilizzo dell’autovettura quale base organizzativa delle attività personali e professionali.
Ne deriva la necessità di includere nel concetto di beni esposti alla pubblica fede anche quelli che, per ingombro o peso, non possano essere agevolmente trasportati, nonché gli oggetti e i documenti custoditi nell’autovettura per esigenze di praticità, quali — a titolo esemplificativo — documenti, monili, occhiali o buste contenenti generi acquistati. Tale ricostruzione è stata ulteriormente ribadita dalla più recente giurisprudenza (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903 – 01; Sez. 5, n. 2658 del 18/12/2025, dep. 2026, Patsia, Rv. 289183 – 01).
In definitiva, può ritenersi ormai acquisito che l’autovettura venga utilizzata non solo per spostamenti puntuali, ma anche come luogo di temporanea custodia di beni nel corso della giornata, con conseguente inesigibilità della loro rimozione ad ogni sosta. Ciò integra tanto una condizione di necessità quanto una consolidata consuetudine, che giustifica l’affidamento del possessore nella pubblica fede, intesa quale rispetto della proprietà altrui nella temporanea assenza di vigilanza.
Ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa non sia in grado di esercitare una vigilanza continua sul bene. Ne consegue che il furto di oggetti collocati all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve ritenersi aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., anche quando si tratti di beni che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo, ne rappresentino, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possano agevolmente essere portati con sé dal detentore al momento dell’allontanamento (ex multis, Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744).
Si intende dare continuità, ribadendone il principio, all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., devono ritenersi esposte “per necessità o consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903 – 01). Analoga qualificazione deve essere riconosciuta, altresì, sia ai beni ingombranti o pesanti lasciati nell’autovettura durante l’espletamento di ulteriori incombenze, sia agli oggetti e documenti ivi custoditi per ragioni di necessità o comodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119).
Va peraltro precisato che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante, non è richiesto il concorso congiunto delle ragioni di necessità e di consuetudine, atteso il carattere disgiuntivo della congiunzione “o” utilizzata dal legislatore. Nel caso di brevi soste durante un percorso autostradale, risponde senz’altro a consuetudine lasciare nel bagagliaio del veicolo bagagli e oggetti personali.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 19090 del 2026
