Attenuante della minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato
Dispositivo dell’art. 114 Codice Penale
Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112.
La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112.
La valutazione della norma è, dunque, fondata su un’interpretazione dell’istituto di cui all’art. 114 cod. pen. in insanabile contrasto con il consolidato orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che qui si richiama e riafferma, a tenore del quale l’attenuante de qua non è applicabile nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell’art.112 cod. pen., ivi compresa quella riferita al numero dei concorrenti nel reato pari o superiore a cinque, non essendo consentite distinzioni di sorta dal tenore letterale della norma (Sez. 5, n. 2904 del 05/04/2013, dep. 2014, Bouqoffa, Rv. 258448 – 01). L’attenuante è stata, infatti, introdotta per correggere il principio generale della unitarietà del reato concorsuale e della tendenziale equivalenza sul piano sanzionatorio dell’apporto di ciascuno alla realizzazione dell’illecito, consentendo nei casi limite e marginali al giudice di valutare la portata minima del contributo dei concorrenti e di graduare, conseguentemente, la pena, con la espressa esclusione dei “casi” indicati nell’art. 112 cod. pen., tra i quali vi è, appunto, il “caso” in cui nel reato concorrano cinque o più persone. Il riferimento testuale ai «casi indicati nell’art. 112», anziché alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 112 cod. pen., costituisce indicatore inequivocabile del fatto che il legislatore ha inteso riferirsi alle situazioni indicate in detta disposizione (e per quanto qui interessa al numero di cinque o più concorrenti nel reato) a prescindere dal rilievo che esse possano in concreto assumere come specifiche circostanze aggravanti.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 18178 del 2026
