Occasionalità o premeditazione nella consumazione del reato
L’aggravante della premeditazione nella consumazione del reato si basa principalmente su elementi fattuali e giuridici.
Fermo, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, è il principio (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149; Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528) secondo cui gli elementi costitutivi della premeditazione sono, da un lato, l’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e dall’altro la ferma risoluzione criminosa, perdurante nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).
In tale contesto, l’aggravante deve essere esclusa solo quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato; mentre al suo riconoscimento non osta il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l’attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, allorché la fattispecie risolutiva si ponga come avvenimento preventivato, dal quale il reo faccia dipendere l’abbandono della già precisa e ferma risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485).
Motivazione, questa, che si salda con l’insegnamento della Corte secondo cui, in tema di omicidio volontario, l’agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo d’imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata e in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell’insidia e che spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell’aggravante in questione, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i necessari requisiti, ideologico e cronologico, sussistano o siano, invece, l’uno o l’altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell’attentato» (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 18178 del 2026
