Offese e umiliazioni. Reato di maltrattamenti in famiglia
Offese e umiliazioni rientrano pienamente nel reato di maltrattamenti in famiglia se inseriti nell’ambito della ricostruzione di un complessivo contegno vessatorio.
Occorre fare corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (Sez. 6, n. 37978 del 3/7/2023, B., Rv. 285273 – 01).
In particolare, il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 dell’8/10/2013, P., Rv. 256962 – 01). Di conseguenza, può essere commesso anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato e non siano riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all’art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 13422 del 10/3/2016, O., Rv. 267270 – 01).
Anche la pretesa reciprocità delle minacce e delle offese tra i coniugi spesso consegue ad un’opera di parcellizzazione della condotta complessiva.
Sul punto si richiama il principio secondo cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/3/2018, C., Rv. 274519 – 02).
Il reato è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l’art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Sez. 1, n. 19769 del 10/4/2024, P., Rv. 286399 – 01; Sez. 3, n. 12026 del 24/1/2020, M., Rv. 278968 – 01).
Peraltro. anche la giurisprudenza di legittimità esclude il reato di maltrattamenti in famiglia solo “qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti”.
Quanto, infine, all’elemento psicologico, occorre considerare che la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen. non implica l’intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria (Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274341 – 02).
Si tratta di ciò che, per costante giurisprudenza di legittimità, è sufficiente a comprovare il dolo del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., che non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, ma necessita più limitatamente della sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza (Sez. 1, n. 13013 del 28/1/2020, Osintsev, Rv. 279326 – 01; Sez. 6, n. 15146 del 19/3/2014, D’A, Rv. 259677 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 3807 del 2026
