Detenzione domiciliare speciale
(art.47- quinquies L. 354/1975)
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.
Deve preliminarmente evidenziarsi che la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies ord. pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, ord. pen., può essere concessa, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne (Sez. 1, n. 7451 del 9/12/2020, dep. 2021, Forte, Rv. 280557 – 01; Sez. 1 n. 1029 del 31/10/2018, dep. 2019, Pastura, Rv. 274791).
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 239 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non escludeva dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.
La Corte ha considerato, infatti, che nella misura della detenzione domiciliare speciale – pur essendo presente una finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l’obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione – assume un rilievo del tutto prioritario l’interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile “normale” con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo.
Assoggettando anche la detenzione domiciliare speciale al regime “di rigore” sancito dall’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., che subordinava la concessione dei benefici penitenziari solo ove vi fosse collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter della medesima legge, il legislatore aveva accomunato fattispecie tra loro profondamente diversificate. Tale omologazione di trattamento era da considerarsi lesiva degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. alla luce della ratio storica primaria del regime in questione, rappresentata dalla incentivazione alla collaborazione, quale strategia di contrasto della criminalità organizzata. Infatti, un conto è che tale strategia venga perseguita tramite l’introduzione di uno sbarramento alla fruizione di benefici penitenziari costruiti unicamente in chiave di progresso trattamentale del condannato; altro conto è che la preclusione investa una misura finalizzata in modo preminente alla tutela dell’interesse di un soggetto distinto quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico. La subordinazione dell’accesso alle misure alternative ad un indice legale del “ravvedimento” del condannato (la condotta collaborativa) può risultare giustificabile quando si discute di misure che hanno di mira, in via esclusiva, la risocializzazione dell’autore della condotta illecita, mentre cessa di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse “esterno” ed eterogeneo, quale è quello preso in considerazione.
Dunque, per effetto della sentenza n. 239 del 2014 è possibile l’accesso alla detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies ord. pen. in relazione alla pena inflitta per qualsiasi delitto, ivi comprese le fattispecie elencate all’art. 4-bis ord. pen., in relazione alle quali il dispositivo della pronuncia in questione richiede l’accertamento che non ricorra il pericolo di recidiva (Sez. 1, Pastura, sopra cit., in motivazione).
Con la successiva sentenza n. 76 del 2017, la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità dell’art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen., limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4- bis», ha ulteriormente precisato che «ai condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio della sentenza n. 239 del 2014 (…) secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore».
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 18814 del 2026
