Adeguatezza del programma nella richiesta di sospensione del processo con messa alla prova
La messa alla prova non rappresenta un diritto assoluto dell’imputato “… in quanto la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all’esito di un percorso valutativo da effettuare alla luce dei parametri fissati dall’art. 133, cod. pen. <reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati>, come espressamente previsto dall’art. 464 quater, co. 3, cod. proc. pen.” (cfr., Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, Matera, Rv. 256256- 01, conf., Sez. 6,n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa Rv. 283883 – 01); era stato segnalato che “l’uso della congiunzione <e> rende evidente che nell’esercizio del suo potere discrezionale il giudice dovrà valutare, avendo sempre come punto di riferimento la gravità del reato e la capacità a delinquere del prevenuto, sia l’idoneità del programma di trattamento, sia la possibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell’imputato sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, previsione quest’ultima che, nel rifarsi alla formulazione dell’art. 164, co. 1, cod. pen. (con l’unica rilevante differenza che la valutazione riguarda la persona dell’imputato e non del “colpevole”), accomuna la causa di estinzione del reato di nuovo conio alla sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 163, cod. pen..” (cfr., in motivazione della sentenza “Matera”).
L’art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta deve essere corredata di un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del programma, contenente le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; il programma o la richiesta debbono inoltre contenere le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale.
Il successivo art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
In questo quadro rileva l’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., secondo cui “la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e ai volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore“.
Non v’è dubbio, pertanto, che la valutazione del giudice debba investire la “adeguatezza” del programma presentato dall’imputato, che va verificato sia sotto il profilo della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale ma, anche, della sua effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto; la “adeguatezza” del programma deve essere indagata anche sotto quanto all’apprezzabilità dello sforzo sostenuto dall’imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno e della sua “coerenza” con la gravità del fatto sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo, considerando che il lavoro di pubblica utilità rappresenta una sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo dotata di una necessaria componente afflittiva la cui durata massima non è stata oggetto di previsione normativa e deve allora essere valutata dal giudice alla luce di un criterio di “proporzionalità” con i fatti di reato alla stregua degli indici dettati dall’art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena (cfr., Cass. Pen., 3, 19.9.2017 n. 55.511, Zezza, Rv. 272066-01; cfr., anche, Sez. 6, n. 44646 del 01/10/2019, Evangelista, Rv. 277216 — 01).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 9893 del 2025
