Bancarotta semplice e Bancarotta fraudolenta
La bancarotta semplice segue il dispositivo di all’art. 217, comma 1, n. 2, L. fall. con la condotta dell’imprenditore che “ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti“.
Va ribadito al riguardo che in tema di reati fallimentari, la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell’ambito di condotte tenute comunque nell’interesse dell’impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’agente abbia – come nel caso dì specie – dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, conf.: Sez. 5, n. 15850 del 1990).
La fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione/distrazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 25121801).
La Corte di legittimità ha in proposito precisato che non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 2, L. fall., integrata da operazioni di manifesta imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte dall’alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, fermo restando che, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell’interesse dell’impresa (Sez. 5, n. 35716 del 09/06/2015, Scambia, Rv. 26587101).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 36040 del 2024