Il contrassegno invalidi è una autorizzazione che afferisce alla persona del disabile e, non collegata a un veicolo in particolare, autorizza il transito su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata, con validità su tutto il territorio nazionale.
La Corte di legittimità già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano) – Cass., Sez. 2, n. 719, 16/01/2008.
Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 7630/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica: l’autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.
Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 n. 8226/2022