I contratti conclusi mediante moduli e formulari, sono contratti predefiniti ovvero predisposti unilateralmente da una delle parti. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti “per adesione” esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), (cfr. Cass. Sez. U n. 3989/1977; Cass. n. 4847/1986; Cass. n. 8407/1996; Cass. n. 2294/2001; Cass. n. 12153/2006; Cass. n. 7607/2015, fra le molte conformi).
Non possono, invece, ritenersi “per adesione” i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. (Cass. n. 4190/2020).
Sul punto il dispositivo dell’art. 1342 Codice civile stabilisce che: “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate”.
In tema di interpretazione del contratto, ai sensi dell’art. 1370 Codice Civile “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro“.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari, la presenza nel modulo dell’approvazione specifica di una clausola vessatoria, regolarmente sottoscritta, e nel contempo di una clausola di richiamo dell’operatività di condizioni particolari, fra le quali ultime vi sia una clausola derogatoria di esclusione dell’operatività della previsione della clausola vessatoria compresa fra le condizioni generali, determina una situazione di contrasto fra due clausole che dà luogo ad una questione interpretativa che non può essere risolta affermando che la volontà contrattuale effettiva delle parti è stata quella di volere l’operatività della clausola vessatoria e non di quella derogatoria di esclusione della sua operatività, per il fatto che la specifica approvazione della prima evidenzia una maggiore attenzione del contraente debole all’atto di prestare il consenso. Viceversa, si deve procedere alla risoluzione della situazione di contrasto in primo luogo con l’applicazione del criterio, di cui all’art. 1370 C.c., giacché essa dà luogo ad un dubbio interpretativo circa le clausole dal contratto concluso mediante modulo o formulario. (Cass. n. 19140/2005)
Il secondo comma dell’art. 1342 C.c. stabilisce che “Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente“. Invero, trattandosi di condizioni predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, le stesse devono essere specificamente approvate per iscritto, altrimenti sono nulle. L’art. 1341 C.c., secondo comma contiene, un elenco tassativo di clausole vessatorie, suscettibile di interpretazione estensiva. Per definizione le clausole vessatorie sono le clausole di un contratto che determinino un forte squilibrio tra le parti in causa. In tal senso, secondo l’elenco contenuto nell’art. 1341 C.c. sono vessatorie le clausole che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
E ancora, la specifica approvazione per iscritto, richiesta per l’efficacia di una clausola vessatoria od onerosa inserita in condizioni generali di contratto (art. 1341 secondo comma C.c.) non è necessaria ove la clausola medesima (nella specie clausola compromissoria) ancorché contenuta in contratto predisposto da una delle parti, risulti il frutto di particolari trattative con l’altra parte e, quindi, non sia stato oggetto di approvazione per mera adesione. L’efficacia delle clausole vessatorie, tassativamente indicate nell’art. 1341 C.c., tra le quali rientrano le clausole compromissorie, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma primo C.c.) ovvero conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, primo comma, C.c.) e non anche in ipotesi diverse ed, in particolare, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti. (cfr. Cass. Sez. U. n. 3989/1977; Cass. n. 4847/1986).