Convenzione di Faro

Convenzione di Faro

Consiglio d’Europa – Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio
culturale per la Società (CETS no. 199) 18/03/08

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa , firmatari della presente Convenzione, ritenendo che uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e princìpi, fondati sul rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune;
riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale;
rimarcando il valore ed il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo durevole che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;
riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);
convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale;
convinti della fondatezza del principio delle politiche di patrimoniali e delle iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni;
richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d’Europa, in particolare alla Convenzione Culturale Europea (1954), alla Convenzione di Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d’Europa (1985), alla Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (1992, modificata) e alla Convenzione Europea per il Paesaggio (2000);
convinti dell’importanza di creare un sistema di riferimento pan-europeo per la cooperazione, che possa favorire il processo dinamico dell’attuazione di questi principi;
hanno convenuto quanto segue:

Parte I: Obiettivi, definizioni e principi

Le Parti Firmatarie della presente Convenzione si impegnano:
a) a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
b) a riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale;
c) a sottolineare che che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso durevole, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
d) a prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
• al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo durevole nella promozione della diversità culturale;
• ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici

Articolo 2 – Definizioni

Per gli scopi di questa Convenzione,
a) il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’ambiente derivati dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi;
b) una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future.

Articolo 3 – Patrimonio comune dell’Europa

Le Parti Firmatarie si impegnano a promuovere la conoscenza e comprensione del patrimonio comune dell’Europa, consistente in:
a) tutte le forme di Patrimonio Culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività; e,
b) gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

Articolo 4 – Diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale

Le Parti Firmatarie riconoscono che:
a) chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento;
b) chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare il patrimonio culturale di altri tanto quanto il proprio patrimonio e, di conseguenza, il patrimonio comune dell’Europa;
c) l’esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà.

Articolo 5 – Legge e politiche del patrimonio culturale

Le Parti Firmatarie si impegnano:
a) a riconoscere l’interesse pubblico associato con elementi del patrimonio culturale, in conformità con la loro importanza per la società;
b) a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
c) ad assicurare che, nel contesto specifico di ogni Parte Firmataria, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto al patrimonio culturale, come definito nell’articolo 4;
d) a favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività del patrimonio culturale;
e) a promuovere la protezione del patrimonio culturale, quale elemento prioritario di quegli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo durevole, di diversità culturale e di creatività contemporanea;
f) a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
g) a formulare strategie integrate per facilitare l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 6 – Effetti della Convenzione

Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di:
a) limitare o mettere in pericolo i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali;
b) influenzare disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all’ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
c) generare diritti immediatamente esecutivi.

Parte II: Il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società
Articolo 7 – Patrimonio culturale e dialogo

Le Parti Firmatarie si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti:
a) ad incoraggiare la riflessione sull’etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, ed inoltre il rispetto per la diversità delle interpretazioni;
b) a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse;
c) a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;
d) ad integrare questi metodi in tutti gli aspetti dell’educazione e della formazione permanente.

Articolo 8 – Ambiente, patrimonio e qualità della vita

Le Parti Firmatarie si impegnano a utilizzare tutte le caratteristiche patrimoniali dell’ambiente culturale:
a) per arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell’uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sul patrimonio culturale, e adottando strategie di riduzione dei danni;
b) per promuovere un approccio integrato alle politiche riguardo alla diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
c) per rinforzare la coesione sociale promuovendo un senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune ;
d) per promuovere un obiettivo di qualità nelle modificazioni contemporanee dell’ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

Articolo 9 – Uso sostenibile del patrimonio culturale

Al fine di rendere durevole il patrimonio culturale, le Parti Firmatarie si impegnano:
a) a promuovere il rispetto per l’integrità del patrimonio culturale, accertandosi che le decisioni circa i cambiamenti includano una comprensione dei valori culturali interessati;
b) a definire e promuovere principi per una gestione durevole e ad incoraggiarne la salvaguardia;
c) ad accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione del patrimonio culturale;
d) a promuovere l’uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità derivati dalla tradizione, ed esplorarne il potenziale per applicazioni contemporanee;
e) a promuovere l’alta qualità degli interventi attraverso i sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

Articolo 10 – Patrimonio culturale e attività economica

Per utilizzare pienamente il potenziale del patrimonio culturale come fattore nello sviluppo economico durevole, le Parti Firmatarie si impegnano:
a) ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e a utilizzarlo;
b) a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e
c) ad accertarsi che queste politiche rispettino l’integrità del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico
Articolo 11 – Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale

Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti Firmatarie si impegnano:
a) a promuovere un metodo integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
b) a sviluppare il contesto giuridico, finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;
c) a sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori;
d) a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;
e) ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell’interesse pubblico.

Articolo 12 – Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica

Le Parti Firmatarie si impegnano:
a) ad incoraggiare ciascuno a partecipare:
b) al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale;
c) alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta;
d) a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale al patrimonio culturale in cui si identifica;
e) a riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come soci nelle attività che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il patrimonio culturale;
f) a promuovere azioni per migliorare l’accesso al patrimonio, particolarmente fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza del suo valore, la necessità di conservarlo e preservarlo, e dei benefici che ne possono derivare.

Articolo 13 – Patrimonio culturale e conoscenza

Le Parti Firmatarie si impegnano:
a) a facilitare l’inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche in altri ambiti di studio;
b) a rinforzare il collegamento fra la formazione nell’ambito del patrimonio culturale e la formazione professionale;
c) ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunità patrimoniali, sull’ambiente e sulla loro correlazione;
d) a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all’interno di che fuori dal sistema formativo.

Articolo 14 – Patrimonio culturale e società dell’informazione

Le Parti Firmatarie si impegnano a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’accesso al patrimonio culturale e ai benefici che derivano da esso:
a) potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si sforzino di garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società dell’informazione;
b) favorendo standard di compatibilità internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito della proprietà culturale;
c) sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l’ accesso alle informazioni per quanto riguarda il patrimonio culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;
d) riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio attuale.

Parte IV: Controllo e cooperazione
Articolo 15 – Impegni delle Parti

Le Parti Firmatarie si impegnano:
a) a sviluppare, attraverso il Consiglio d’Europa, un esercizio di monitoraggio in base a competenze in tema di legislazione, di politiche e di pratiche riguardanti il patrimonio culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;
b) a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte rispetti i relativi impegni risultanti dalla presente Convenzione.

Articolo 16 – Meccanismo di Monitoraggio

a) il comitato dei Ministri, conforme all’articolo 17 dello statuto del Consiglio d’Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l’applicazione della Convenzione, e competente a stabilire le modalità di esercizio dei suoi compiti;
b) Il comitato così designato dovrà:
• stabilire delle norme di procedura quando necessarie;
• gestire il sistema informativo comune considerato nell’articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;
• fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l’interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;
• su iniziativa di uno o più Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro realizzazione della Convenzione;
• promuovere l’applicazione tra vari settori di questa Convenzione collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d’Europa;
• riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.
Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Articolo 17 – Cooperazione nelle attività di controllo

a) Le Parti Firmatarie si impegnano a cooperare le une con le altre ed attraverso il Consiglio d’Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, e in particolare a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo:
b) mettendo in opera strategie di collaborazione, in risposta alle priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;
c) promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti di per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
d) scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
e) informando l’opinione pubblica sugli obiettivi e l’esecuzione della presente Convenzione

Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Parte V: Clausole finali
Articolo 18 – La firma e l’entrata in vigore

questa Convenzione è disponibile per la firma da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
a) essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
b) la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
c) per ogni Stato firmatario che in un secondo tempo esprima il proprio consenso ad essere vincolato, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 19 – Adesione

a) Dopo l’entrata in vigore di questa Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa e della Comunità europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell’articolo 20.d dello statuto del Consiglio d’Europa e con voto all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
b) Per tutti gli Stati aderenti, o per Comunità Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento dell’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.

Articolo 20 – Applicazione territoriale

a) Qualsiasi Stato può, al momento della firma o all’atto del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori a cui la presente Convenzione si applicherà.
b) Qualsiasi Stato, in qualsiasi data successiva, può, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione di questa Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data della ricevuta di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
c) Qualsiasi dichiarazione fatta in ottemperanza ai due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data della ricevuta di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 – Denuncia

a) Ciascuna Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
b) Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22 – Emendamenti

a) Ciascuna Parte ed il comitato di cui all’ articolo 16, può proporre delle correzioni alla presente Convenzione.
b) Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti ed a qualunque Stato non membro e alla Comunità europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.
c) Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti al comitato dei Ministri per l’approvazione. A seguito della relativa approvazione del comitato dei Ministri, in base alla maggioranza prevista dall’articolo 20 dello statuto del Consiglio d’Europa e con voto all’unanimità degli Stati Parte aventi diritto di sedere nel comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione.
d) Ogni emendamento entrerà in vigore rispetto alle Parti che lo abbiano accettato il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dopo data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che la accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivo alla data in cui detta Parte ha informato il Segretario Generale della relativa accettazione.

Articolo 23 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia acceduto o sia stata invitata ad accedere, riguardo:
a) ogni firma;
b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c) ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;
d) ogni correzione proposta alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 22, così come la relativa data dell’entrata in vigore;
e) qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente questa Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato questa Convenzione.
Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copie certificate conformi ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa ed a ogni Stato o alla Comunità europea invitati a aderirvi. 

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