Dazione differita della caparra confirmatoria

Dazione differita della caparra confirmatoria Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento Sottrazione internazionale di minore Impossibilità di provvedere ai propri interessi rate swap Intervento in appello costitutore di una banca di dati Competenza del Tribunale per i minorenni Limiti del giudicato Affidamento familiare "sine die" Compensazione impropria Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento Risarcimento del terzo trasportato comunione de residuo Marchio di impresa Assunzione della prova testimoniale Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Termini a difesa Obbligazione assunta da un coniuge Risarcimento del danno non patrimoniale alla madre e ai fratelliDazione differita della caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Ciò posto, viene in rilievo come la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare – con risalente orientamento ma più volte ribadito – che allorché venga pattuita la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili per il caso dell’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale), con lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale, il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma (Cass. 7 giugno 1978 n. 2870), ma ciò tuttavia non esclude che le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall’articolo 1385 c.c., comma 1, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. 14 aprile 2002 n. 5424; Cass. 13 febbraio 2006 n. 3071; Cass. 9 agosto 2011 n. 17127); tale possibilità non comporta tuttavia anche quella di escludere la natura reale del patto accessorio e ad attribuire all’obbligazione della sua prestazione gli effetti che l’articolo 1385 c.c., comma 2 ricollega alla sua consegna (cit. Cass., ordinanza, 27 luglio 2021, n. 21506: nel caso di specie avendo l’acquirente consegnato un assegno bancario, anche se a titolo di garanzia, l’effetto proprio della caparra si sarebbe perfezionato al momento della riscossione della somma recata dall’assegno, e quindi salvo buon fine, che però non vi è stato per effetto della condotta inadempiente dell’acquirente/ricorrente che ne aveva denunciato lo smarrimento del titolo onde impedirne l’incasso. Ne consegue che il comportamento del traente del titolo che, dopo averne accettato di consegnarlo, ometta poi di porre il prenditore in condizione di incassarlo, e’ contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del traente l’insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari a quella indicata nell’assegno); (v. in termini anche se contrapposti Cass. n. 17127/2011 cit.: in questo caso, il comportamento ingiustificatamente omissivo del promittente venditore, che aveva omesso di provvedere all’incasso dell’assegno bancario ricevuto dal promissario acquirente, non impedisce all’assegno stesso, proprio in ragione della sua natura di strumento di pagamento, di assicurare comunque l’effettivo spostamento patrimoniale connesso al meccanismo della caparra, con conseguente produzione, in caso di inadempimento del prenditore promittente venditore, dell’obbligazione di restituzione nel duplum).

Dazione differita della caparra confirmatoria

In tema di contratto preliminare, la funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio propria della caparra confirmatoria – che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale) – ben può essere assolta anche da una dazione differita, così posticipandosi la consegna ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma a condizione che il momento di tale consegna sia anteriore al termine di scadenza delle obbligazioni pattuite con il preliminare e con la conseguenza che, nelle more della consegna, non si producono gli effetti che l’art. 1385, comma 2 c. c ., ricollega alla consegna in conformità della natura reale del patto rafforzativo del vincolo. (cit. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022)

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