Disastro colposo e disastro doloso
Dispositivo dell’art. 449 e dell’art. 434 Codice Penale
Chiunque … cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Nel delitto di disastro colposo, previsto dall’art. 449 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l’evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità (v. da Cass., Sez. 4, n. 47779 del 28/09/2018).
Appare altresì utile richiamare la distinzione tra le ipotesi criminose di cui al primo e al secondo comma dell’art. 434 cod. pen.: in tema di reati contro l’incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l’evento si verifichi, diversamente dall’ipotesi dolosa (art. 434, comma primo, cod. pen.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità mentre, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434 (Sez. 4, n. 35684 del 05/07/2018, Salzano, Rv. 273414; Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007).
Va ribadito il principio per cui il delitto di disastro doloso di cui all’art. 434 cod. pen. è configurato come reato istantaneo ad effetti permanenti, in cui la persistenza del pericolo, come pure il suo inveramento quale concreta lesione della pubblica incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto, giacché non sono elementi del fatto tipico e non assumono rilievo rispetto alla consumazione del reato. La fattispecie colposa di cui all’art. 449 cod. pen. è eventualmente permanente. Si tratta, infatti, di reato a forma libera, che può consistere in un macro evento di immediata evidenza e di notevoli dimensioni (crollo, naufragio, deragliamento, ecc.), ma anche in un evento non immediatamente percepibile, che si dispiega in un arco di tempo molto prolungato. Il disastro colposo, pertanto, è un reato eventualmente permanente, in cui il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si concretano gli elementi costitutivi della ipotesi tipica di reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in ogni momento riproduce l’ipotesi stessa (Sez. 1, n. 714 del 17/12/1992, dep. 1993).
Nel reato eventualmente permanente, peraltro, la fattispecie tipica esige o ammette una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità (Sez. 3, n. 16042 del 28/02/2019) in cui il reato eventualmente permanente è distinto dal reato a consumazione prolungata o frazionata, caratterizzato dalla ripetizione di singole condotte lesive dell’interesse protetto dalla norma che determinano il superamento dei limiti soglia nel tempo.
Tali principi trovano conferma nella variegata tipologia di disastri ipotizzabile in natura, in quanto, in materia di pubblica incolumità, il legislatore ha ravvisato la più pregnante esigenza di sanzionare la produzione colposa di determinati eventi anche soltanto pericolosi rispetto ad altri settori penali.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza 14 marzo 2024, n. 10652