Il limite edittale in base al quale può essere applicata la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova si riscontra nei dispositivi di cui agli artt. 168 bis e ss. C.p.
L’art. 168-bis C.p. prevede che «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova», mentre l’art. 168-ter C.p. riconduce alla positiva valutazione della prova l’estinzione del reato.
In tal senso il numerus clausus dei delitti di cui al comma 2 dell’art. 550 C.p.P. comprende:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590 bis del codice penale;
f) furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.
Ai fini della individuazione del prescritto limite edittale, già precisamente enunciato nella norma richiamata, la giurisprudenza della Corte di legittimità, riunita nella sua più autorevole composizione (Cass., Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016), ha chiarito come, ai fini della selezione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis C.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni debba essere riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 11767/2020