Immissioni sonore
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, più volte, occasione di affermare che le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi (cfr. sent. Cass. n. 23754 del 2018, Cass. n. 2319 del 2011, Cass. n. 1151 del 2003).
Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz’altro illecito, mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 cod. civ..
Nel caso di specie la sentenza impugnata, ha, correttamente, seguito tali principi avendo specificato che “(….) alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione, non è applicabile la legge 26/10/1995. n. 447, sull’ inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd verticali fra privati e PA, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Nei rapporti fra privati, infatti, la disciplina delle immissioni moleste in alieno va rinvenuta nell’ art. 844 cc, alla stregua delle cui disposizioni, quand’ anche dette immissioni non superino i limiti basati dalle norme d’interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della particolarità della situazione concreta (…)“.
E, correttamente la Corte territoriale ha avuto modo di specificare, come per altro, afferma la dottrina prevalente, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all’art. 844 cod. civ. impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso.
Corte di Cassazione, Sez. II, ordinanza n. 6906 dell’11/03/2019.