Integrale risarcimento del danno
La sospensione del procedimento con messa alla prova è necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del danno?
Il programma di trattamento che delinea il percorso responsabilizzante e partecipativo che l’imputato si impegna a intraprendere con la richiesta di sospensione con messa alla prova ha, ai sensi degli artt. 168 bis comma 2 cod. pen. e 464 bis comma 4 lett. b), cod. proc. pen., nelle condotte riparative uno dei suoi contenuti essenziali.
Proprio in relazione ai reati tributari, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l’indicazione contenuta nell’art. 168 bis, comma 2, cod. pen., ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione “ove possibile”, sicché risulta ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del danno: deve, infatti, in concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell’imputato, o se essa discenda dall’imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell’imputato medesimo, potendo l’impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi” (Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 26/10/2017 (dep. 2018 ), in motivazione; Sez. 2, n. 15894 del 17/2/2022, n.m.).
Tale approdo giurisprudenziale trova conferma nel dato normativo tant’è che l’art. 141-ter, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. prevede che l’ U.E.P.E. debba riferire “specificatamente sulle possibilità economiche dell’imputato, sulle capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie“. L’art. 464-bis, comma 5, cod.proc. pen., ancora, prevede il giudice, ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni, possa acquisire, “tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri
enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alla condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato“.
In relazione al risarcimento del danno, pertanto, il giudizio di adeguatezza che il giudice è chiamato a formulare non può che avere, quali parametri di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e le effettive capacità patrimoniali dell’imputato, in modo che la prestazione economica, se non assicuri l’eliminazione del danno cagionato, “rappresenti comunque lo sforzo massimo esigibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche ( Sez. 2, n. 34878 del 13/6/2019, Nassini, Rv. 277070)” ( Sez. 5, n. 16083, 17/3/2023, Narcisi, Rv. 284384 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3, sentenza n. 38489 del 2024
