La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
Ai sensi dell’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen.:
La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.
Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
Nel caso di specie la circostanza che la revoca della sospensione del processo con messa alla prova non sia stata adottata de plano non vale ad elidere l’eccepito vulnus arrecato al contradditorio, posto che per l’udienza in cui il relativo provvedimento è stato pronunciato (fissata per consentire l’elaborazione del programma di trattamento) l’interessato aveva differentemente approntato la propria difesa.
E’ stato affermato l’inosservanza da parte del giudice del merito dell’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce che, al fine di disporre la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è tenuto a fissare udienza ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
Del resto, la giurisprudenza della Corte di legittimità si è espressa affermando che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Cass., Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019; Cass., Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017).
Corte di Cassazione, Sez. 5. n. 1098 del 13.01.2023