La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il mancato accoglimento dell’istanza di messa alla prova qualora l’ordinanza di rigetto sia seguita dalla pronuncia di una sentenza di patteggiamento.
Nel caso di specie la richiesta di sospensione e messa alla prova ex art. 464-bis C.p. (non accolta) veniva avanzata antecedentemente alla definizione del processo ex art. 444 C.p.P. (sentenza di patteggiamento).
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo il quale la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Cass., Sez. 4, n. 38070 del 11/07/2012; Cass., Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999; Cass., Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002; Cass., Sez. 6, n. 3429 del 03/11/1998).
Va, altresì, ricordato che l’applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (in tal senso Cass., Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016 -dep. 18/01/2017; Cass., Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010; Cass., Sez. 2 del 14/01/2009, n. 5240, non massimata; Cass., Sez. 3. n. 39193 del 18/06/2014).
Alla luce dei principi sopra esposti, non è, pertanto, possibile dolersi del mancato accoglimento dell’istanza di messa alla prova qualora l’ordinanza di rigetto sia seguita dalla pronuncia di una sentenza di patteggiamento, in cui l’accordo fra le parti prescinde da tale istituto.
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 n. 1185 Anno 2022