Il tentativo di baciare una persona sulla bocca integra il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis C.p., anche se l’azione non si è consumata (“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni“).
Più precisamente l’ipotesi in questione è qualificabile nella forma del reato tentato ex art. 56 C.p. (e non reato consumato) a seguito di un evento o di più eventi che hanno interrotto l’azione delittuosa.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione Sez. III Penale, sentenza 1° dicembre 2016 – 22 settembre 2017, n. 43802 che ha affermato il tentativo del bacio e non il reato consumato, in quanto la condotta non ha invaso la sfera sessuale della parte offesa. Invero, nel caso di specie l’imputato ha solo tentato di baciare la parte offesa, non riuscendo nel suo intento per l’intervento di parenti della persona offesa.
Inoltre occorre affermare che “In tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis c.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poichè l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime. (Nella fattispecie, la Corte ha accolto il ricorso dell’imputato, ritenendo integrata l’ipotesi di violenza sessuale nella forma tentata e non consumata nella condotta consistita nell’abbassarsi i pantaloni, scoprire il pene, afferrare la nuca della vittima, e cercare con forza di avvicinare la testa della medesima per costringerla ad un rapporto orale, non conseguito in quanto la donna riusciva a divincolarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine)” (Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016 – dep. 28/04/2016).
(Cassazione Sez. III Penale, sentenza 1° dicembre 2016 – 22 settembre 2017, n. 43802).