Presunto tradimento e addebito della separazione
Il presunto tradimento fondato su elementi indiziari e sospetti d’infedeltà può comportare la dichiarazione di addebito della separazione?
La dichiarazione di addebito della separazione si fonda su due presupposti e trova il suo fondamento normativo nell’art. 151, comma 1 e 2 Codice civile: La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha errato, dapprima, nel non considerare che l’essenza della frattura del rapporto di coniugio risiedeva nel rifiuto opposto dalla moglie di continuare a seguirlo e sostenerlo, e nell’orientare, poi, la propria decisione mediante una sopravvalutazione di elementi indiziari (foto, intestazione di biglietti aerei) riferiti alla relazione con altra donna.
La decisione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità, in cui si evidenzia che la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio.
Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 1136 del 20/01/2020