Protezione sussidiaria
(Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Quanto al requisito di cui alla lett. c dell’art. 14 d.lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l’UNCHR (Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l’espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all’esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l’espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a causa di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all’integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.
La protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007 può essere concessa o quando vi è una situazione di conflitto armato che espone personalmente il soggetto al rischio per la propria vita e per la sua incolumità in ragione della sua situazione individuale (regola) oppure quanto il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, a prescindere dalla sua situazione individuale (eccezione).
Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 1n. 6971 del 2025