La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione in materia di locazione, inerente la domanda di rilascio dell’immobile locato.
Nel caso di specie la Corte di legittimità analizza la questione inerente la distinzione tra la consegna materiale delle chiavi dell’immobile locato ed esatto adempimento della obbligazione di rilascio dell’immobile derivante dal contratto di locazione e gravante sul conduttore ai sensi dell’art. 1590 C.c. La situazione risulta altresì complessa nell’ipotesi in cui, dopo la consegna delle chiavi, l’immobile sia ancora ingombro dei beni personali del conduttore, fatto impeditivo del pieno e libero godimento del bene.
Per giurisprudenza consolidata, la consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell’immobile locato, costituisce condotta idonea a consentire la reimmissione del primo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione “ex contractu” avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 C.c. (Corte Cass. n. 5270/1996; Corte Cass. n. 5841/2004 che equipara la consegna delle chiavi alla incondizionata messa a disposizione del bene).
Ulteriore questione, che attiene esclusivamente al piano della valutazione del merito delle risultanze istruttorie, è quella dell’accertamento in concreto se, con la consegna o messa a disposizione delle chiavi dell’immobile, possa effettivamente ritenersi immesso il locatore nella piena disponibilità e godimento dell’immobile.
Ed infatti l’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, posta a carico del conduttore dall’art. 1590 C.c., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un’attività consistente in una “incondizionata” restituzione del bene, vale a dire in un’effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (Corte Cass. n. 5841/2004; Corte Cass. n. 8616/2006).
Qualora all’interno dell’immobile vi siano dei beni del conduttore occorre valutare, attraverso un accertamento nei fatti ovvero nel merito, se i beni rimasti nei locali impediscano o meno la facoltà di godimento e sfruttamento dell’immobile da parte del locatore (in tal senso Corte Cass. n. 5841 del 24/03/2004: “…. ha considerato la corte d’appello che i pochi mobili lasciati dal conduttore nell’appartamento, dopo aver riconsegnato le chiavi senza riserva alcuna, dovevano ritenersi, in considerazione del loro sostanziale abbandono, materiale privo di apprezzabile utilità per il conduttore, che nulla poteva pretendere quindi per la loro dispersione. Si tratta di accertamento di fatto che, in quanto sorretto da congrua motivazione, è in questa sede incensurabile….” ; Corte Cass. n. 550 del 17/01/2012 secondo cui: “con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norma di legge e di vizio della motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto che la riconsegna delle chiavi nelle mani dei legali delle società doveva essere interpretata come volontà dei sottoscrittori di accettare la consegna dell’immobile nello stato di fatto nel quale lo stesso si trovava“).
Ne deriva il principio secondo cui nel rilascio dell’immobile locato, qualora lo stesso sia ancora ingombro dei beni personali del conduttore, occorre valutare, caso per caso, se lo stato dell’immobile, del quale sono state restituite le chiavi, consenta effettivamente al locatore di disporne liberamente e pienamente.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 6467 Anno 2017