Risarcimento non adeguato. Mancata ammissione alla messa alla prova
Secondo la disciplina dettata dal citato art. 168-bis cod. pen. che prevede, quale presupposto dell’ammissione dell’imputato al beneficio della sospensione del procedimento, una valutazione discrezionale da parte del giudice che procede, nell’esercizio del quale deve tenersi conto delle particolari condizioni indicate dal secondo comma della predetta norma. In tale disposizione, vengono indicate sia l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato sia, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato alle vittime; a fronte di tali previsioni se è certo che l’ammissione al beneficio non può essere esclusa a causa della mancata integrale attività risarcitoria è però rimesso al prudente apprezzamento del giudice valutare il concreto sforzo effettuato dall’imputato nell’ambito delle proprie disponibilità così che appare esente da vizi la decisione che valutato il rilevante importo del profitto illecito conseguito, ritenga non congruo l’importo risarcitorio offerto.
Sul tema la Corte di legittimità ha affermato come in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Pmt, Rv. 277070 – 01); orbene proprio l’applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che rientra nel potere discrezionale del giudice chiamato a valutare la possibilità di disporre la sospensione con messa alla prova la congruità del risarcimento offerto dall’imputato alla vittima del reato con una valutazione che, ove ancorata a precisi elementi emersi nel giudizio e valutati in assenza di illogicità come nel caso in esame, non è censurabile nella fase di legittimità.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 10523 del 2026
