Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione qualora uno dei coniugi, in costanza di matrimonio, accedi a siti di incontri on line con donne a pagamento, tale condotta costituisce addebito della separazione coniugale, in quanto produce una palese violazione dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile, in particolare l’obbligo reciproco alla fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, della collaborazione nell’interesse della famiglia e della coabitazione.
Con riferimento all’obbligo reciproco alla fedeltà l’addebito della separazione deriva dalla circostanza che l’infedeltà di uno dei due coniugi è stata la causa della crisi coniugale e non il suo il suo effetto.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie la separazione è stata addebitata all’ex marito, in relazione alle sue infedeltà, e in particolare per la frequentazione di siti di incontri on line con donne. L’addebito della separazione ha comportato che a carico dell’ex marito veniva posto l’assegno mensile a titolo di mantenimento dell’ex moglie, oltre alle spese. Tale pronuncia di separazione con addebito veniva emessa sulla base delle risultanze istruttorie esaminate dal giudice di prime cure (sms, pagamenti per siti di incontri on line con donne e fotografie prodotte dall’ex moglie). Dalle risultanze documentali il giudice di merito ha ritenuto di trarre indizi gravi, precisi e concordanti, su cui ha fondato la decisione finale di addebito della separazione.
E per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 21187/2019).
Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza n. 3879 del 16 febbraio 2021