Messa alla prova: principi di diritto della Corte di Cassazione

messa alla prova imputati minorenniLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 32430 del 2010 enuncia i principi di diritto in materia di sospensione del processo e conseguente messa alla prova a carico di imputato minorenne.

Nel caso di specie il Giudice procedente formulava un giudizio prognostico negativo nei confronti di un imputato minorenne negando, pertanto, la sospensione del processo con messa alla prova sulla base di ” un generico riferimento a suoi precedenti giudiziari”.

In particolare, il Giudice procedente  basava la sua decisione prendendo in considerazione uno specifico episodio delittuoso a carico del minore, antecedente di pochi giorni quello oggetto del processo.

A giudizio della Suprema Corte di Legittimità,  il Giudice procedente non effettuava  una valutazione generale della condotta e della personalità del minore.

In particolare il Giudice procedente non indagava se la condotta deviante del minore costituiva un  “sistema di vita”, o rappresentava una espressione di disagio transeunte ( solitamente collegato a situazioni contingenti) ancorché manifestato da reiterazione di condotte illecite.

Inoltre il Giudice procedente non accertava se emergessero nel minore presupposti fondamentali ai fini di un ravvedimento.

Occorre, innanzitutto, affermare che “l’Istituto della messa alla prova, disciplinato dall’art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988 presuppone una valutazione di molteplici elementi, ma essenziale risulta quello dell’occasionalità della condotta deviante, che quindi non deve risultare sistema di vita”.

La messa alla prova  si sostanzia in una particolare forma di probation applicabile al minore in fase giudiziale anziché in quella esecutiva, predisposto sulla base dello schema anglosassone. 

La Suprema Corte di Cassazione afferma, pertanto, la necessità di  procedere ad una valutazione globale della personalità del minore, prendendo anche in riferimento il contesto familiare ed in particolare l’atteggiamento degli esercenti la potestà genitoriale.

E’ altresì necessario consentire al minore di prendere consapevolezza dell’atto deviante e dare inizio ad una rimeditazione critica del suo passato ai fini di un costruttivo reinserimento nel contesto sociale di riferimento.

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