Messa alla Prova formulata nel Giudizio di Appello

messa alla prova La Corte di Cassazione si pronuncia sull’ammissibilità o meno della richiesta, formulata per la prima volta nel Giudizio di Appello, della sospensione del processo con messa alla prova  a carico dell’imputato minorenne ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988.

Invero a norma dell’art. 28 D.P.R. 448 del 1988 il Giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo con conseguente messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova disposta.

Il processo viene temporaneamente sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni.

Negli altri casi, il processo viene sospeso per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso anche  il corso della prescrizione.

A parere della Suprema Corte di Legittimità

 “la facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne, di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, non può essere esercitata dal Giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del Giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l’indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 9 ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato minorenne”.

Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato minorenne nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel Giudizio di Appello.

Ne consegue che  il Giudice d’Appello ha il potere di intervenire sul punto solo nell’esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l’inerzia del Giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi d’impugnazione.

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