Sottrazione e trattenimento di minore all’estero
Dispositivo dell’art. 574 bis Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
L’art. 574-bis è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009 e si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori, tra cui figurano l’introduzione del delitto di accattonaggio con impiego di minori e le aggravanti del sequestro di persona a danno del minore o a danno del minore condotto o trattenuto all’estero.
Il reato di sottrazione di minore all’estero è stato inserito tra i reati contro l’assistenza familiare, ove è collocato anche il reato di sottrazione di persona incapace di cui all’art. 574 cod. pen., con cui condivide la tipizzazione della condotta, consistente nel sottrarre un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o ritenerlo contro la volontà di quest’ultimo.
Elemento specializzante della nuova fattispecie criminosa è il fatto che la conduzione o il trattenimento vengono realizzati all’estero, lontano dal luogo di residenza o dimora abituale del minore; e per questo il legislatore ha previsto una pena più severa che va da uno a quattro anni di reclusione, mentre la fattispecie prevista dall’art. 574 cod. pen. prevede la pena della reclusione da uno a tre anni.
Dalla descrizione delle condotte e dalla stessa collocazione dei reati, che – come si è detto – sono stati inseriti tra i delitti contro l’assistenza familiare, si evince che il bene protetto è l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale, che ha subito un’evoluzione normativa e giurisprudenziale a partire dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).
CORTE COSTITUZIONALE sentenza 71/2024