La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia in merito all’ applicazione del nuovo istituto giuridico della non punibilità per particolare tenuità del fatto previsto e disciplinato dall’art. 131 bis Codice Penale, introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 16 Marzo 2015.
Il Supremo Collegio osserva che l’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis Codice Penale, ha natura sostanziale ed è applicabile a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28.
Con la formula “procedimenti in corso” devono essere compresi anche quelli pendenti in sede di legittimità.
In tali casi la Suprema Corte di Cassazione può rilevare di ufficio, ai sensi dell’ art. 609, comma secondo, Codice di Procedura Penale, ed applicare direttamente, ai sensi dell’art. 620 lettera I) Codice di procedura Penale, la causa di non punibilità.
Tale esito è peraltro giustificato ogniqualvolta risulti palese, dalla sentenza impugnata la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi formali della stessa, e un apprezzamento del giudice di merito che consenta di ritenere coerente la conclusione che il caso di specie debba essere ricondotto alla previsione di cui all’art. 131 bis Codice Penale.
Per converso l’applicazione dell’ istituto giuridico della particolare tenuità del fatto deve essere esclusa qualora, nella sentenza impugnata si da atto di modalità del fatto tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale ed organizzata, sicché appare preclusa ogni possibile valutazione delle condotte contestate nel senso di una loro particolare tenuità, riconducibile all’operatività del citato art. 131 bis Codice Penale.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 16562 Anno 2016
Interessante, in altri termini la ricostruzione operata dai giudici di merito del fatto storico costituisce il sostrato dal quale desumere l’esistenza dei presupposti di legge per l’applicabilità dell’istituto.
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